Dal 15 maggio invio precompilata 2025

L’Agenzia delle Entrate ha annunciato il lancio della dichiarazione precompilata 2025. È stato aperto il canale per l’invio dei modelli 730 o Redditi (Agenzia delle entrate, comunicato 15 maggio 2025).

I modelli erano già disponibili in sola lettura a partire dal 30 aprile scorso. Dal 15 maggio 2025, i contribuenti possono accedere all’applicativo, integrare, modificare o accettare i modelli così come predisposti dal Fisco e procedere all’invio.

Nelle prime due settimane di disponibilità (dal 30 aprile al 14 maggio), sono stati registrati oltre 4,2 milioni di accessi all’applicativo. Questo dato rappresenta un aumento del 25% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Moltissimi cittadini hanno utilizzato questa prima fase per consultare le informazioni precaricate e prepararsi per l’apertura dell’invio.

 

Per la stagione dichiarativa in corso, sono state trasmesse in totale circa 1 miliardo e 300 milioni di informazioni. La piattaforma per l’invio è gestita dal partner tecnologico Sogei.

Le scadenze per l’invio sono fissate al 30 settembre per il modello 730 e al 31 ottobre 2025 per il modello Redditi Persone fisiche.

Da quest’anno, la platea dei potenziali utilizzatori del modello 730 è più ampia. Le persone fisiche non titolari di partita IVA possono ora utilizzare il modello 730 semplificato anche per:

  • redditi soggetti a tassazione separata;
  • redditi soggetti a imposta sostitutiva;
  • redditi derivati da plusvalenze di natura finanziaria.

Queste tipologie di reddito in precedenza richiedevano obbligatoriamente il modello Redditi.

 

Per chi può presentare il 730, è sempre attiva la modalità di compilazione semplificata, un’interfaccia semplice che guida l’utente alla visualizzazione e alle eventuali modifiche: non è più il cittadino a dover conoscere quadri, righi e codici, ma il sistema a inserire “al posto giusto” eventuali nuove informazioni. 

Per chi ha meno dimestichezza, oltre alla guida dedicata e al sito “Info e assistenza”, che raccoglie tutti i contenuti utili, è online sul canale YouTube “Entrate in video” e sugli altri social istituzionali un breve video che riepiloga i passi principali fino all’invio.

Anche quest’anno, è possibile delegare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare online nel proprio interesse: per farlo, basta utilizzare l’apposita funzionalità disponibile nella propria area riservata. In alternativa, si può inviare una pec o ancora presentare la richiesta a un qualunque ufficio dell’Agenzia.

Ebac Campania: dal 2 maggio attivi i bonus per la transizione ecologica

Il contributo richiesto potrà essere utilizzato per l’acquisto di Automobili anche usate della categoria EV, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per autoveicoli elettrici

L’ Ente Bilaterale Artigiano della Calabria ha stabilito l’erogazione a favore dei lavoratori dipendenti, un contributo a titolo di aiuto per:

a) l’acquisto di Automobili anche usate, della categoria EV (Electric Vehicle), con linea di Finanziamento dedicata: il contributo è in misura Una tantum pari ad 1.000,00 per gli interessi maturandi sul finanziamento di Auto nuove o usate, Full Electric (se gli interessi
sono inferiori il contributo viene riproporzionato);

b) installazione di impianti fotovoltaici: il contributo è in misura pari ad 1.000,00 per impianti di potenza minima di kwp 2,7 e il richiedente deve attestare di non aver goduto di altre agevolazioni a fondo perduto (sono fatte salve le detrazioni fiscali in dichiarazione);

c) installazione di colonnine di ricarica per autoveicoli elettrici: il contributo è in misura Una tantum pari a 300,00 euro.

La domanda, da parte del lavoratore dipendente con regolarità contributiva di almeno 36 mesi, può essere presentata una sola volta per ogni singola categoria di spesa entro il termine di 60 giorni dalla data di acquisto. 

Per richiedere il contributo la domanda va presentata a mezzo PEC dell’interessato o per il tramite di uno sportello territoriale di Cgil, Cisl, Uil. Alla domanda, oltre alla copia del documento di riconoscimento e codice fiscale, deve essere allegata idonea documentazione attestante la spesa con relativa quietanza.

La prestazione sarà liquidata direttamente al richiedente al netto delle ritenute Irpef e l’anno successivo sarà rilasciata apposita CU.

Metasalute: è attivo il piano Flexible Benefit

Il Piano Flexible Benefit sarà valido dal 1° giugno 2025 al 31 maggio 2026

Metasalute, il fondo sanitario dei lavoratori metalmeccanici, ha previsto anche per il 2025 la possibilità di destinare al Fondo Metasalute l’importo previsto dal Flexible Benefit , per un importo non superiore a 200,00 euro, per l’attivazione di un piano sanitario aggiuntivo rispetto al piano annuale già attivo in azienda.

Il piano sanitario avrà validità dal 1°giugno 2025 al 31 maggio 2026 e prevede:

– un indennizzo in caso di gravi malattie quali: ictus, cancro, insufficienza renale, insufficienza epatica cronica terminale, trapianto d’organo come ricevente e coma;
– l’integrazione delle franchigie e degli scoperti previsti dai Piani Base, MS1, MS2, MS3, MS4 per le seguenti garanzie: Alta Specializzazione, Visite Specialistiche, Accertamenti Diagnostici.

Il termine per l’attivazione è il 31 maggio, con la possibilità di fruizione sia per il capo nucleo iscritto al Fondo che dai familiari iscritti in forma gratuita. 

Visite mediche di controllo: introdotte nuove funzionalità nel servizio dedicato

Le novità agevolano la richiesta e il monitoraggio da parte dei datori di lavoro pubblici e privati (INPS, messaggio 15 maggio 2025, n. 1505).

L’INPS ha comunicato alcune novità nel servizio dedicato alle visite mediche di controllo. In particolare, le nuove funzionalità ampliano le modalità con cui i datori di lavoro pubblici e privati possono richiedere verifiche per i lavoratori assenti dal servizio per malattia.

In effetti, il servizio ”Richiesta Visite Mediche di Controllo (VMC) – lavoratori privati e pubblici/Polo unico“, disponibile sul Portale INPS, è stato arricchito con due nuove funzionalità:

– “Richieste da attestati di malattia“, che consente di inviare richieste di visite mediche di controllo direttamente selezionando gli attestati di malattia dei lavoratori;
– “Verifica richieste da attestati di malattia“, che permette di monitorare lo stato delle richieste inviate.

In sostanza, il nuovo processo di richiesta VMC consente ai datori di lavoro o ai loro delegati di:

– accedere alla funzionalità “Richieste da attestati di malattia”;
– selezionare il datore di lavoro e la posizione richiedente;
– trasmettere la dichiarazione di intenti;
– selezionare uno o più attestati di malattia per i quali richiedere la visita;
– confermare le informazioni sul datore di lavoro e sul diritto all’indennità di malattia;
– inserire i dati specifici della visita (data, fascia oraria, ecc.);
– visualizzare e confermare le richieste prima della trasmissione.

Per ogni attestato selezionato, il sistema mostra automaticamente le principali informazioni come Codice fiscale del lavoratore, nominativo, numero PUC dell’attestato, date di rilascio e fine prognosi. Durante la procedura, l’utente può:

– visualizzare il dettaglio di ogni singola richiesta;
– modificare i dati specifici della visita medica;
– eliminare singole richieste dall’elenco.

Infine, grazie alla funzionalità “Verifica richieste da attestati di malattia”, è possibile monitorare lo stato di tutte le richieste inviate, visualizzando i protocolli di acquisizione e verificando l’esito dell’elaborazione per ciascuna visita richiesta.

Tassazione plusvalenze cripto-attività: regime amministrato, costo, trasferimenti, revoca

Arrivano i chiarimenti dall’Agenzia delle entrate sulla tassazione delle plusvalenze derivanti dalle cripto-attività e su come applicare il regime del risparmio amministrato per i clienti di una società (Agenzia delle entrate, risposta 14 maggio 2025, n. 135).

L’istanza di interpello è presentata da una PMI innovativa, iscritta nel Registro Operatori Valute Virtuali presso l’Organismo Agenti e Mediatori (OAM) che offre una gamma di prodotti e servizi legati alle cripto-attività, tra cui exchange, staking e custodial wallet.
La Società, operando come operatore finanziario ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007, intende offrire ai propri clienti la possibilità di optare per il regime amministrato per la tassazione delle plusvalenze e altri proventi derivanti dalle cripto-attività. A tal fine, l’Istante pone diversi quesiti all’Agenzia delle entrate riguardanti il calcolo della plusvalenza in specifiche situazioni.

 

Nel fornire il proprio parere, l’Agenzia si basa sull’articolo 1, commi da 126 a 147, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) che ha introdotto modifiche alla disciplina di tassazione delle ”cripto attività”. In particolare, il comma 126 prevede una nuova categoria di redditi diversi con l’introduzione della lettera c-­sexies) del comma 1 dell’articolo 67, del TUIR modificata dall’articolo 1, comma 25, lettera  a), della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio  2025).

 

Per “cripto-attività” si intende una rappresentazione digitale di valore o diritti trasferibili e memorizzabili elettronicamente tramite tecnologia di registro distribuito o analoga. La permuta tra cripto-attività con eguali caratteristiche e funzioni non è un evento fiscalmente rilevante. Questi redditi diversi sono imponibili per le persone fisiche (non nell’esercizio di impresa/arte/professione), enti non commerciali (se non derivanti da attività commerciale), società semplici ed equiparate, e soggetti non residenti con reddito prodotto in Italia. L’imposta è applicata con l’aliquota del 26%, la stessa delle attività finanziarie.

 

La legge ha previsto la possibilità per gli operatori non finanziari di applicare l‘imposta sostitutiva se il contribuente opta per il regime del risparmio amministrato o gestito.

 

Nel regime del risparmio amministrato (art. 6 del D.Lgs. n. 461/1997):

  • l’operatore applica l’imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o provento percepito;
  • se l’operatore non dispone dei dati necessari per l’applicazione dell’imposta, deve richiederli al contribuente prima di effettuare le operazioni;
  • il contribuente deve fornire i dati e la documentazione (anche in copia);
  • per le cripto-attività, la dichiarazione sostitutiva del contribuente non è ammessa in mancanza di dati;
  • gli operatori devono sospendere l’esecuzione delle operazioni finché non ottengono i dati necessari;
  • in caso di comunicazione inesatta da parte del contribuente, il recupero dell’imposta non applicata è a carico esclusivo del contribuente, con applicazione di una sanzione;
  • per il calcolo delle plusvalenze su categorie omogenee di cripto-attività si assume come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato. Questo valore medio deve essere aggiornato in presenza di acquisti successivi;
  • minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere dedotti da plusvalenze o proventi realizzati in operazioni successive nell’ambito dello stesso rapporto, nello stesso periodo d’imposta e nei successivi ma non oltre il quarto;
  • in caso di revoca dell’opzione o chiusura del rapporto, le minusvalenze residue possono essere portate in deduzione (sempre non oltre il quarto periodo d’imposta successivo) da plusvalenze realizzate in un altro rapporto amministrato intestato agli stessi soggetti, oppure indicate nella dichiarazione dei redditi del contribuente;
  • si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento di cripto-attività a rapporti di custodia/amministrazione intestati a soggetti diversi da quelli del rapporto di provenienza, o a un rapporto di gestione. Sono escluse le successioni o donazioni;
  • in caso di prelievo di cripto-attività o loro trasferimento a rapporti di custodia/amministrazione intestati agli stessi soggetti del rapporto di provenienza, e comunque in caso di revoca dell’opzione, per il calcolo della plusvalenza/minusvalenza si assume il costo o valore determinato secondo il costo medio ponderato, sulla base di una certificazione rilasciata dall’operatore.

Pertanto, nel caso di specie, la Società è esonerata dalla determinazione della plusvalenza all’atto del trasferimento solo nel caso in cui il contribuente sia in grado di dimostrare attraverso apposita documentazione che il trasferimento delle criptovalute avviene verso un self custodial wallet di sua proprietà o verso un wallet di sua proprietà detenuto presso un altro exchange, non essendo sufficiente a tal fine una dichiarazione resa del contribuente. In caso di revoca dell’opzione del regime amministrato da parte del cliente con passaggio al regime dichiarativo, l’Istante dovrà adempiere agli obblighi di sostituto d’imposta fino al 31 dicembre dell’anno della revoca, comunicando al cliente i valori di carico delle cripto­attività detenute nel wallet e, in caso di minusvalenze residue da compensare, il periodo d’imposta in cui le stesse si sono realizzate. Tali minusvalenze potranno essere portate in diminuzione di redditi diversi realizzati in relazione a cripto­attività detenute in altri rapporti per i quali è stata esercitata l’opzione per l’amministrato, o che il contribuente indica nella propria dichiarazione dei redditi. Eventuali minusvalenze potranno essere compensate con successive plusvalenze realizzate nel medesimo periodo d’imposta o in quelli successivi, ma non oltre il quarto.

 

L’Agenzia ribadisce che i redditi diversi da cripto-attività non possono essere compensati con i redditi diversi di natura finanziaria.

Nel caso in cui i clienti depositino cripto­valuta, sui wallet detenuti presso l’Istante, proveniente da altri wallet (self custodial wallet o wallet presso altri exchange) 
intestatati ai clienti stessi, qualora gli intermediari o operatori, che hanno ricevuto l’opzione per il regime del risparmio amministrato, non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi realizzati sulle cripto­attività, il contribuente è tenuto a consegnare, anche in copia, la relativa documentazione.

È esclusa la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva in mancanza di tali dati.
Pertanto, se il contribuente non è in grado di fornire documentazione che attesti il costo o valore d’acquisto, l’intermediario assumerà come costo un valore pari a zero.