CCNL Farmacie Private: bloccata la trattativa di rinnovo

Federfarma sospende il confronto e i sindacati annunciano lo sciopero

Il 9 ottobre 2025 era previsto l’incontro tra l’Associazione datoriale Federfarma e le Sigle sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs sul rinnovo del CCNL di settore il quale, però, è stato annullato da Federfarma stessa. La trattativa riguarda circa 60.000 lavoratori del comparto.

Tale sospensione della trattativa ha scatenato la reazione dei sindacati che annunciano la mobilitazione e uno sciopero nazionale.

I sindacati esprimono profonda disapprovazione, definendo la decisione di bloccare il confronto grave e non coerente con le precedenti dichiarazioni di apertura al dialogo della Parte datoriale.

L’incontro annullato era ritenuto, dalle OO.SS., fondamentale per la discussione di importanti temi per la categoria dei farmacisti e collaboratori di farmacia quali salario, professionalità, orari di lavoro e formazione. I sindacati hanno, inoltre, valutato inaccettabile la proposta di aumento salariale di 180,00 euro.

I sindacati accusano Federfarma di scarsa attenzione per i lavoratori e di voler far indietreggiare le relazioni sindacali ad un’impostazione ormai sorpassata.

Per contrastare tale condotta, le Sigle sindacali avviano una nuova fase di mobilitazione che si concluderà con la proclamazione dello sciopero nazionale, con l’obiettivo di far comprendere a tutti le ragioni dei lavoratori di un settore sempre più strategico per i servizi sanitari di prossimità.

Accordo e Intesa amministrativa tra Italia e Moldavia: le domande di pensione

Fornite le istruzioni operative sulle modalità di presentazione delle istanze (INPS, messaggio 8 ottobre 2025, n. 2971).

L’INPS ha fornito istruzioni operative sulle modalità di presentazione delle domande di pensione in relazione all’entrata in vigore il 1° settembre 2025 dell’Accordo e dell’Intesa amministrativa tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale

In particolare, per quanto riguarda la presentazione delle domande di pensione da parte dei residenti in Italia e in Moldova bisogna tenere in conto che:

– i residenti in Italia devono presentare le domande di pensione in regime di convenzione italo-moldavo e in regime nazionale/autonomo moldavo, unicamente attraverso il canale telematico.

Le domande di pensione sono gestite dalla struttura territorialmente competente dell’INPS in base al criterio della residenza o da quella a cui fa capo l’ultimo ente datore di lavoro, per gli iscritti alla Gestione pubblica.

Se nella domanda di pensione l’assicurato dichiara periodi assicurativi maturati in Moldova prima del 1999, allegando la documentazione a corredo in suo possesso (buste paga, libretti di lavoro, ecc.), tale documentazione sarà trasmessa alla competente Istituzione moldava per le necessarie verifiche.

Gli applicativi per la presentazione delle domande di pensione da parte dei residenti in Italia sono stati aggiornati con l’inserimento della Moldova nella lista dei Paesi convenzionati;

– i residenti in Moldova, invece, devono presentare le domande di pensione in regime di convenzione italo-moldavo e in regime nazionale/autonomo italiano per il tramite dell’Istituzione competente moldava CNAS, che provvede a trasmetterle al Polo specializzato presso la Direzione provinciale INPS di Bari.

Infine, l’INPS informa che in linea con quanto previsto dall’Accordo e dall’Intesa amministrativa italo-moldava, sarà realizzato un sistema di scambio telematico dei formulari di collegamento e dei dati ivi contenuti tra l’INPS e la CNAS, il cui funzionamento sarà illustrato con un successivo messaggio.

CCNL Edilizia Industria: sottoscritto l’accordo in materia di bilateralità

Previsto il prolungamento del fondo prepensionamento e l’introduzione di nuove prestazioni sociali

L’8 ottobre 2025 Ance, Legacoop e associazioni artigiane e i sindacati di categoria Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno raggiunto una intesa finalizzata al rafforzamento del sistema bilaterale delle costruzioni. 

L’accordo entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, per un periodo sperimentale di due anni, e stabilisce il prolungamento del fondo prepensionamento e l’introduzione di nuove prestazioni sociali come:

– una retta mensile per i figli dei lavoratori edili deceduti sul lavoro, al fine di sostenere lo studio fino alla laurea;

– un contributo di 500,00 euro Una Tantum per sostenere un canone di locazione o la rata del mutuo;

– la possibilità per i lavoratori malati oncologici, con gravi malattie cardiache e autoimmuni, di avere una copertura economica pari alla erogazione della Naspi per sei mesi, in un periodo di aspettativa prima della scadenza del periodo di comporto.

A parere delle parti firmatarie, l’intesa conferma il sistema bilaterale edile come “un vero presidio di legalità e regolarità”, capace di offrire sostegno concreto ai lavoratori. Difatti, secondo le stesse, la bilateralità è soprattutto un patto di responsabilità condivisa tra imprese e lavoratori, al fine di garantire protezione nei momenti più delicati della vita professionale e personale.

CCNL Chimica Piccola Industria: varata la piattaforma rivendicativa

Le OO.SS. richiedono aumenti salariali e ampliamento dei diritti 

Nei giorni scorsi a Milano le rappresentanze di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil hanno varato la piattaforma di rinnovo del contratto nazionale di lavoro Unionchimica Confapi per il triennio 2026-2028, in scadenza il prossimo 31 dicembre. Nei prossimi giorni la piattaforma sarà inviata alle controparti.

Come affermato dalle OO.SS. la piattaforma presenta delle proposte con l’intento di modernizzare l’articolato contrattuale aggiornandolo ai mutamenti che in questi tempi stanno rivoluzionando il lavoro, estendendo la tutela attraverso un ampliamento dei diritti e una contrattazione più articolata sull’organizzazione del lavoro.

Dal punto di vista economico la richiesta complessiva avanzata dai sindacati per i vari settori sono:

188,00 euro per il comparto chimico, concia e settori accorpati;

235,00 euro per il comparto plastica e gomma;

215,00 euro per il comparto ceramica;

217,00 euro per i comparti abrasivi, vetro meccanizzato, vetro trasformazione e vetro soffiato.

Sul piano del welfare contrattuale le organizzazioni sindacali ritengono necessario il potenziamento della promozione del Fondo di Previdenza Integrativa, anche attraverso 1 ora di assemblea retribuita aggiuntiva al monte ore annuo e un aumento del contributo destinato a FONDAPI a carico delle aziende in favore di tutti gli iscritti. Richiesto inoltre l’aumento delle maggiorazioni turni e straordinari, nonchè dell’elemento perequativo comune a tutti i settori.

Dal punto di vista normativo, tra le priorità il rafforzamento e l’ampliamento del sistema delle relazioni industriali a livello nazionale, territoriale e aziendale. Tra le richieste anche la presentazione da parte dei Sindacati di categoria del contratto tramite almeno 1 ora di assemblea retribuita annua, in orario di lavoro, aggiuntiva al monte ore previsto.

In materia di formazione viene richiesta l’istituzione del “libretto formativo” per certificare le professionalità acquisite dalle lavoratrici e dai lavoratori. Per quanto riguarda la salute, sicurezza e ambiente Filctem, Femca, Uiltec ritengono che in caso di cambiamenti organizzativi sarà avviato un confronto preventivo con gli RLS/RLSSA e, al fine di prevenire gli infortuni, saranno avviate campagne di prevenzione e di formazione.

Infine è stata data rilevanza al capitolo del mercato del lavoro, diritti e tutele, con richieste su permessi aggiuntivi, azioni sulla parità di genere, rimodulazione di istituti come ferie, malattia ed orari di lavoro, in un’ottica di miglioramento della conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro.

Rimborsi permessi retribuiti per mandato amministrativo: trattamento ai fini IVA

Le somme rimborsate dall’Ente al datore di lavoro, per quanto da quest’ultimo corrisposto a titolo di retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza dal servizio fruite dal lavoratore, non rientrano nel campo di applicazione dell’Iva e non si rilevano le condizioni affinché l’operazione possa essere considerata una prestazione di servizi a titolo oneroso, di cui all’articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate con Risposta ad interpello del 9 ottobre 2025, n. 261.

Il Comune Istante chiede chiarimenti in merito alla rilevanza ai fini dell’imposta sul valore aggiunto del rimborso che l’ente pubblico eroga al datore di lavoro per le ore di permesso retribuito concesse al dipendente che svolge mandato elettivo, ai sensi degli artt. 79 e 80 del decreto legislativo 267/2000 ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL).

Ai sensi dell’articolo 79 del TUEL, i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali hanno diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

In particolate, l’Istante chiede se i permessi retribuiti fruiti dai lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici, che svolgono il mandato elettivo di amministratore di ente pubblico, possono/devono essere considerati prestiti e/o distacchi di personale.

L’articolo 80 del TUEL prevede che «le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell’ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all’articolo 79. L’ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. […] Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.».

Ai sensi del richiamato comma 35 dell’articolo 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67, abrogato dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, «Non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo».

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza 11 marzo 2020, causa C-94/19, ha affermato però l’incompatibilità di questa disposizione con l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2006/112/CE, contenente l’elenco delle operazioni soggette a Iva, nella parte in cui dispone l’irrilevanza ai fini Iva dei prestiti o dei distacchi di personale «[…] di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente». Per i giudici unionali tale operazione rileva ai fini Iva quando tra le parti sussiste un nesso diretto in forza del quale «[…] le due prestazioni si condizionano reciprocamente, […] vale a dire che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra, e viceversa […].

Al fine di recepire tale orientamento, l’articolo 16ter del decreto-legge 16 settembre 2024 n. 131 al comma 1 dispone che «Il comma 35 dell’articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è abrogato» e al comma 2 chiarisce che« Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025; sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 marzo 2020, nella causa C-94/19, o in conformità all’articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.». In particolare, la  circolare n.5/E del 2025 ha chiarito che si ha distacco o prestito di personale quando:

– un datore di lavoro (”distaccante”) mette a disposizione temporaneamente, a favore di un altro soggetto (di seguito anche ”distaccatario”), uno o più lavoratori per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa;

– tale datore di lavoro rimane comunque responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore;

l’operazione è posta in essere dal distaccante con la finalità di soddisfare un proprio interesse; solitamente il soggetto distaccatario appartiene allo stesso gruppo societario oppure alla stessa rete di impresa del distaccante.

Ciò premesso, l’operazione di distacco o prestito di personale in argomento, per effetto della novella normativa, risulta essere rilevante ai fini dell’IVA al ricorrere dei requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali normativamente previsti.

A parere della Agenzia delle entrate, ancorché il citato articolo 80 del TUEL rinvii indirettamente ai prestiti e distacchi di personale, la fattispecie sottoposta con istanza di interpello in esame, non appare riconducibile a quelle esaminate dalla circolare n. 5/E del 2025, in assenza degli elementi nella stessa esplicitati.

Le somme rimborsate dall’Ente al datore di lavoro, per quanto da quest’ultimo corrisposto a titolo di retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza dal servizio, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 79 del TUEL, fruite dal lavoratore, non appaiono riconducibili al rimborso del costo del dipendente distaccato da parte della distaccataria a favore della distaccante, quanto piuttosto tese a consentire al cittadino che ricopre cariche pubbliche di espletare il proprio mandato, potendo fruire dei necessari permessi e, contestualmente, non gravare sul datore di lavoro.

In particolare, si osserva che non rinvenendo «[…] l’esistenza di un nesso di reciprocità fra le prestazioni (in senso lato) dedotta nel rapporto che lega le parti […]», viene a mancare la «funzione sinallagmatica tra gli importi erogati dalla parte», (Ente), «e la prestazione resa dalla controparte», (datore di lavoro) (cfr. Circolare 20/E dell’11 maggio 2015). Pertanto, le somme rimborsate dall’Ente al datore di lavoro, per quanto da quest’ultimo corrisposto a titolo di retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza dal servizio fruite dal lavoratore, non rientrano nel campo di applicazione dell’Iva e non si rilevano le condizioni affinché l’operazione possa essere considerata una prestazione di servizi a titolo oneroso, di cui all’articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972.