CCNL Carta Piccola Industria: erogazione flex benefits

In arrivo flex benefits per i lavoratori del comparto

In attuazione dell’accordo siglato l’8 aprile 2025, le aziende di settore mettono a disposizione, per tutto il personale impiegato, Flex benefits di importo pari a 300,00 euro, in sostituzione dell’indennità sostitutiva del premio di risultato e dell’elemento di garanzia retributiva, da utilizzare entro il 31 dicembre 2025.

Hanno diritto ad usufruire di questi servizi i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio 2025 o successivamente assunti entro il 31 dicembre 2025 con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato che abbiano maturato almeno 6 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso dell’anno.

Ne sono invece esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata.

Il suddetto valore non è riproporzionabile per il personale assunto a tempo parziale, ed è comprensivo esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda. Quanto previsto deve ritenersi altresì aggiunto, alle offerte di beni e servizi già presenti in azienda.

Con lo scopo di migliorare la vita lavorativa e familiare dei dipendenti, e al fine di individuare la gamma di beni e servizi da erogare, l’Azienda deve tenere conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, privilegiando quelli inerenti l’educazione, l’istruzione, la ricreazione e l’assistenza sociale e sanitaria o culto.

Incentivo Decreto coesione: come presentare la domanda per il contributo da 500 euro

Fornite indicazioni per le imprese avviate da disoccupati nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica (INPS, circolare 28 novembre 2025, n. 148).

L’INPS ha fornito le istruzioni sul contributo economico di 500 euro mensili a favore delle imprese avviate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, nei settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, da disoccupati che non hanno compiuto i 35 anni di età. 

La misura è stata prevista dall’articolo 21, comma 3 del D.L. n. 60/2024 (cosiddetto Decreto coesione), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 95/2024, come attuato dal D.I. 3 aprile 2025.  

In particolare, per l’accesso al beneficio è necessario presentare domanda, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall’avvio dell’attività imprenditoriale o, nell’ipotesi in cui l’avvio dell’attività sia antecedente alla data di pubblicazione della circolare, entro 30 giorni da quest’ultima data.

A partire dal 28 novembre scorso, i potenziali beneficiari della misura possono presentare la domanda attraverso il servizio online, disponibile tramite il “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” (selezionando “Incentivo decreto Coesione”).

Nella circolare in commento è incluso anche l’elenco delle attività intraprese nei settori a 2 digit ammesse all’incentivo economico secondo i criteri stabiliti dall’articolo 2, comma 1 del citato decreto attuativo.
 
 

Abuso del diritto e disallineamento fiscale: i chiarimenti dell’Agenzia

L’Agenzia delle entrate fornisce risposta ad un’istanza di interpello riguardante il mancato abuso del diritto derivante dal disallineamento temporale tra la tassazione degli interessi attivi in capo agli obbligazionisti e il riconoscimento della deduzione fiscale degli stessi interessi passivi in capo alla società emettitrice (Agenzia delle entrate, risposta 1 dicembre 2025, n. 299).

La società istante è una realtà che intende effettuare rilevanti investimenti nei prossimi anni, predisponendo un piano finanziario che prevede l’emissione di un prestito obbligazionario subordinato e privo di collaterale, con un orizzonte temporale di 15/20 anni. Le obbligazioni saranno titoli nominativi cartacei, emessi in libera sottoscrizione ai soci, agli amministratori, ai dipendenti della società, nonché a terzi investitori. Queste obbligazioni sono del tipo one coupon, ovvero prevedono il pagamento di un’unica cedola alla scadenza del prestito. Il tasso di interesse annuo composto, fino a un massimo del 16,5%, sarà commisurato alla scadenza del prestito, al rischio di impresa, al carattere della subordinazione e all’assenza di un collaterale.

L’Istante chiede chiarimenti sulla possibilità che l’operazione configuri un abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della Legge n. 212/2000, a causa del disallineamento temporale tra la tassazione degli interessi attivi in capo ai sottoscrittori e il riconoscimento fiscale degli interessi passivi in capo alla Società, che avviene secondo il principio di competenza economica.

 

L’Agenzia ricorda che l’abusività di un’operazione, ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 1, della Legge n. 212/2000, richiede che l’Amministrazione finanziaria identifichi e provi il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:

  • il conseguimento di un vantaggio fiscale “indebito”;
  • l’assenza di “sostanza economica” dell’operazione;
  • l’essenzialità del conseguimento del vantaggio fiscale indebito.

L’assenza di anche solo uno di questi presupposti determina un giudizio di assenza di abusività. Non sono comunque considerate abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extra fiscali non marginali.

 

In base all’Atto di indirizzo ministeriale del 27 febbraio 2025, nel caso di analisi di singole operazioni, l’esame si concentra sulla ratio della norma applicata, e l’esito favorevole esclude ipso facto l’abuso ed esaurisce ogni altra verifica.

 

L’Agenzia ritiene che l’operazione rappresentata dall’Istante non costituisca una fattispecie di abuso del diritto ai sensi del citato articolo 10-bis. In particolare, l’attuazione dell’operazione di finanziamento tramite emissione di obbligazioni one coupon non integra alcun vantaggio fiscale qualificabile come indebito in capo ai soggetti coinvolti. Di conseguenza, l’Agenzia non procede all’esame degli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 10-bis.
Va infatti considerato che l’intera operazione descritta ha come fine ultimo quello di finanziare “investimenti strategici”, offrendo la possibilità di espandere il fatturato con rilevanti ricadute occupazionali dirette e sull’indotto. L’obiettivo prefissato è quello di assicurare una congrua immissione di risorse finanziarie per la copertura dell’importante piano finanziario tramite la raccolta di liquidità da investire a lungo termine senza “salto d’imposta”.

 

Pertanto, il disallineamento temporale tra la tassazione degli interessi attivi in capo agli obbligazionisti ed il riconoscimento della deduzione fiscale degli stessi interessi passivi in capo alla società costituisce un’operazione da ritenersi non in contrasto con la finalità delle norme fiscali.

Tale sfasamento riflette il peculiare funzionamento contabile caratteristico del negozio giuridico obbligazionario di tipo one coupon.

Whistleblowing e Linee guida ANAC: il parere del Garante privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il suo parere su due proposte di delibera dell’Anac relative al whistleblowing (Garante per la protezione dei dati personali, nota 27 novembre 2025, n. 540). 

Il Garante della privacy torna a occuparsi del whistleblowing in occasione delle due proposte di delibera avanzate dall’ANAC per l’approvazione delle Linee guida per le segnalazioni interne  e per le segnalazioni esterne.

 

Tra gli obiettivi perseguiti, vi è quello di assicurare, in particolare, la piena tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione, nonché la tutela dei dati delle persone a vario titolo coinvolte.

 

Il Garante, nell’esprimere il proprio parere sull’adozione delle predette Linee guida, ha posto l’attenzione su alcuni punti, tra cui: i possibili rischi derivanti dall’utilizzo della posta elettronica come canale di segnalazione; la necessità che sia svolta una previa valutazione di impatto sulla protezione dei dati, anche con l’eventuale supporto dei fornitori di tecnologia; i tempi di conservazione della segnalazione e della relativa documentazione; la possibilità, in talune circostanze, di condividere il canale di segnalazione, ferma restando la necessità di adottare misure tecniche e organizzative per garantire che ciascun ente abbia accesso solo alle segnalazioni di propria competenza.

 

In continuità con gli orientamenti del Garante in materia, le Linee guida sui canali interni di segnalazione forniscono indicazioni e princìpi che i datori di lavoro potranno tenere in considerazione nell’attivazione dei propri canali di acquisizione e gestione della segnalazione.

 

Ciò anche con riguardo alle misure tecniche e organizzative che, nel rispetto del principio di accountability, i datori di lavoro pubblici e privati, e gli altri soggetti obbligati, potranno adottare per proteggere i dati delle persone nel corso del processo di acquisizione e gestione della segnalazione, come, ad esempio, accorgimenti per impedire la tracciabilità della persona segnalante che acceda ai canali interni di segnalazione dalla rete dati interna all’organizzazione del datore di lavoro.

 

CCNL Energia e Petrolio: nuovi minimi retributivi

A dicembre 2025 adeguamento salariale per i lavoratori del settore

In attuazione di quanto previsto dall’accordo del 10 luglio 2025 tra Confindustria Energia e le Segreterie Nazionali di Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL vengono applicati i nuovi minimi salariali per i lavoratori del comparto.

 

Livello Minimo 
1/1 3.554,94
1/2 3.554,94
1/3 3.554,94
1/4 3.554,94
1/5 3.554,94
2/1 3.219,54
2/2 3.219,54
2/3 3.219,54
2/4 3.219,54
3/1 2.915,68
3/2 2.915,68
3/3 2.915,68
3/4 2.915,68
4/1 2.576,61
4/2 2.576,61
4/3 2.576,61
4/4 2.576,61
5/0 2.259,54
5/1 2.259,54
5/2 2.259,54
5/3 2.259,54
5/4 2.259,54
6/0 1.965,69

Viene precisato che, i lavoratori inquadrati ai livelli 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 e 1/5 spetta un importo di 190,00 euro a titolo di indennità di funzione.