CCNL Funzioni Locali: riaperta la trattativa per il rinnovo del contratto

Illustrate le risorse economiche e le proposte avanzate dalla Uil-Fpl

Il 10 ottobre 2025 è stata riaperta la trattativa per il rinnovo del contratto che interessa l’Area Dirigenza Funzioni Locali per il triennio 2022-2024.

In tale occasione, sono state illustrate le risorse economiche disponibili quali:

–  l’incremento contrattuale medio a regime pari al 5,78%, con decorrenza dal 1° gennaio 2024;

–  la possibilità di un ulteriore incremento del monte salari pari allo 0,22% (ex art. 121 Legge di Bilancio 2025);

– gli incrementi medi lordi su 13 mensilità dal 1° gennaio 2024 pari a 491,00 euro per i Dirigenti Funzioni Locali; a 377,00 euro per i Dirigenti PTA e a 400,00 euro per i Segretari comunali e provinciali.

Qualora  l’Amministrazione di riferimento deciderà di implementare il monte salario con l’incremento dello 0,22%, si otterranno:

– Funzioni Locali: aumento pari a 18,70 euro al mese;

– PTA: aumento pari a 14,37 euro al mese;

– Segretari comunali e provinciali: aumento pari a 15,25 euro al mese.

Inoltre, durante il confronto, sono emersi i temi proposti dall’Organizzazione sindacale Uil-Fpl riportati di seguito.

– la centralità della formazione dei dirigenti;

– la misurazione della performance con criteri trasparenti ed efficaci;

– per la sezione Segretari comunali e provinciali, procedere con l’aggiornamento della corrispondenza tra fasce professionali iscritti all’albo e le classi delle sedi di segreteria; 

– il rafforzamento del ruolo degli OIV, indipendenti e imparziali, a garanti della trasparenza;

– considerare il welfare e il benessere organizzativo in modo integrato anche con la valutazione della performance, per aumentare motivazione e partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori.

Il prossimo incontro è stato fissato per la giornata del 28 ottobre 2025, presso la sede Aran di Roma.

Ebinat: al via il contributo per libri scolastici 

Rimborsi fino a 250,00 euro per i libri di testo dei figli dei dipendenti a tempo indeterminato

Il Consiglio Direttivo dell’Ente Bilaterale Nazionale delle società concessionarie di autostrade e trafori ha stabilito l’erogazione di un contributo per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2025-2026, a favore di tutti i lavoratori a tempo indeterminato, sia pieno che parziale, o dei loro figli che frequentano la scuola secondaria di 1° grado (media inferiore) o la scuola secondaria di 2° grado (media superiore).

Il requisito fondamentale per la presentazione della richiesta è una dichiarazione Isee 2025 non superiore all’importo di 45.000,00 euro.

I suddetti contributi vengono erogati nella seguente misura:

– un importo massimo di 200,00 euro per la scuola secondaria di grado, per un totale di 200 studenti;

– un importo massimo di 250,00 euro per la scuola secondaria di 2° grado, per un totale di 200 studenti.

L’Ente ha stanziato, a sostegno di questa iniziativa, un importo pari a 90.000,00 euro di cui 40.000 euro destinati alla scuola di 1° grado e 50.000,00 euro a quella di 2°.

In caso di domande in eccesso, verrà redatta una graduatoria basata sul valore Isee 2025, affinché le assegnazioni dei contributi avvengano nei limiti dei fondi stanziati.

CIRL Metalmeccanica Artigianato Veneto: sottoscritto l’accordo di rinnovo

Rinnovato il contratto per i 70.000 lavoratori delle imprese artigiane venete

Il 30 settembre 2025 è stato siglato il rinnovo del contratto per i dipendenti delle imprese artigiane dell’Area Meccanica-Orafi-Odontotecnici che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2027. 

L’accordo, che interessa le oltre 14.500 imprese artigiane della regione Veneto, conferma nuovamente gli istituti della flessibilità e dell’orario di lavoro. Inoltre, al fine di incentivare i lavoratori ad aderire ai fondi negoziali dell’artigianato, il rinnovo prevede un contributo a carico delle imprese pari all’1,6% della retribuzione utile ai fini TFR per tutti i dipendenti già iscritti o che aderiranno alla previdenza complementare successivamente alla stipula dell’integrativo regionale. 

Si riportano di seguito le novità previste dal rinnovo:

– rafforzamento delle prestazioni EBAV a favore di imprese e lavoratori in caso di adesione del dipendente alla previdenza complementare, con un sostegno economico ulteriormente rafforzato per gli under 35;

– razionalizzazione dei fondi di secondo livello EBAV, che dal 1° gennaio 2026 vedrà la nascita di un unico Fondo Area Meccanica, in cui confluirà anche il fondo degli Orafi;

–  consolidamento e rafforzamento del welfare aziendale su base contrattuale, con importi che arriveranno fino a 200,00 euro nel 2027;

– introduzione del nuovo Premio di Risultato Veneto (PVR);

– introduzione della Banca Ore Solidale.

Fondo trasporto aereo: nuova modalità per la domanda di accesso agli interventi formativi

La domanda può essere presentata direttamente dal sito internet istituzionale (INPS, messaggio 10 ottobre 2025, n. 3030).

L’INPS ha comunicato che sul suo portale istituzionale è disponibile la nuova domanda di accesso agli interventi formativi di riconversione o riqualificazione professionale a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. In particolare, tale disponibilità riguarda gli interventi formativi illustrati al paragrafo 2 della circolare INPS n. 138/2022.

La domanda può essere presentata dai datori di lavoro o dai consulenti del lavoro direttamente dal sito internet istituzionale, accedendo tramite la propria identità digitale (SPID di almeno secondo livello, CIE o CNS).

Dopo avere digitato in cerca “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”, scegliere l’opzione “CIG e Fondi di solidarietà” e “Fondi di solidarietà”.

Dal menù a tendina della procedura di presentazione della domanda scegliere per intervento: “008 Formazione Ammissibilità” e quindi per Fondo: “20 Fondo Trasporto Aereo Dipendenti (A)” oppure “21 Trasporto Aereo Personale da Assumere (B)” o “22 Trasporto aereo Personale in Naspi (C)”.

Per ulteriori dettagli l’INPS rinvia al manuale online presente nell’“Area Download” nella home page della procedura.

A tutte le istanze presentate dai datori di lavoro o dai loro intermediari è associato un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici) che deve essere acquisito obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda online e che viene assegnato automaticamente dalla procedura; inoltre, tale ticket, una volta acquisito, è reperibile nella sezione “Cerca esiti” della procedura, inserendo la matricola aziendale. Il ticket permette di uniformare la gestione procedurale delle richieste di questo tipo a quella degli altri Fondi e non deve essere utilizzato per l’esposizione degli eventi nei flussi Uniemens.

Inoltre, l’Istituto rammenta che i datori di lavoro ammessi ai programmi formativi possono accedere al relativo finanziamento con il sistema del conguaglio dei contributi dovuti dai medesimi per i propri dipendenti. A tale fine, a partire dal mese di competenza ottobre 2025, i datori di lavoro devono operare con le seguenti modalità: deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la struttura territorialmente competente dell’INPS rilascia un’autorizzazione, propedeutica alle operazioni di conguaglio da parte del datore di lavoro. I datori di lavoro, all’interno del flusso Uniemens, devono valorizzare nell’elemento <NumAutorizzazione> il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura territorialmente competente dell’INPS, nell’elemento <CongFSolCausaleACredito> il codice causale di nuova istituzione “L115”, avente il significato di “Recupero programmi formativi Fondi di solidarietà trasporto aereo”, e nell’elemento <CongFSolImportoACredito> l’importo posto a conguaglio. Il codice di conguaglio in uso “L112” può essere utilizzato fino al mese di competenza settembre 2025.

Rimborsi permessi retribuiti per mandato amministrativo: trattamento ai fini IVA

Le somme rimborsate dall’Ente al datore di lavoro, per quanto da quest’ultimo corrisposto a titolo di retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza dal servizio fruite dal lavoratore, non rientrano nel campo di applicazione dell’Iva e non si rilevano le condizioni affinché l’operazione possa essere considerata una prestazione di servizi a titolo oneroso, di cui all’articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate con Risposta ad interpello del 9 ottobre 2025, n. 261.

Il Comune Istante chiede chiarimenti in merito alla rilevanza ai fini dell’imposta sul valore aggiunto del rimborso che l’ente pubblico eroga al datore di lavoro per le ore di permesso retribuito concesse al dipendente che svolge mandato elettivo, ai sensi degli artt. 79 e 80 del decreto legislativo 267/2000 ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL).

Ai sensi dell’articolo 79 del TUEL, i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali hanno diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

In particolate, l’Istante chiede se i permessi retribuiti fruiti dai lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici, che svolgono il mandato elettivo di amministratore di ente pubblico, possono/devono essere considerati prestiti e/o distacchi di personale.

L’articolo 80 del TUEL prevede che «le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell’ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all’articolo 79. L’ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. […] Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.».

Ai sensi del richiamato comma 35 dell’articolo 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67, abrogato dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, «Non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo».

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza 11 marzo 2020, causa C-94/19, ha affermato però l’incompatibilità di questa disposizione con l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2006/112/CE, contenente l’elenco delle operazioni soggette a Iva, nella parte in cui dispone l’irrilevanza ai fini Iva dei prestiti o dei distacchi di personale «[…] di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente». Per i giudici unionali tale operazione rileva ai fini Iva quando tra le parti sussiste un nesso diretto in forza del quale «[…] le due prestazioni si condizionano reciprocamente, […] vale a dire che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra, e viceversa […].

Al fine di recepire tale orientamento, l’articolo 16ter del decreto-legge 16 settembre 2024 n. 131 al comma 1 dispone che «Il comma 35 dell’articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è abrogato» e al comma 2 chiarisce che« Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025; sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 marzo 2020, nella causa C-94/19, o in conformità all’articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.». In particolare, la  circolare n.5/E del 2025 ha chiarito che si ha distacco o prestito di personale quando:

– un datore di lavoro (”distaccante”) mette a disposizione temporaneamente, a favore di un altro soggetto (di seguito anche ”distaccatario”), uno o più lavoratori per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa;

– tale datore di lavoro rimane comunque responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore;

l’operazione è posta in essere dal distaccante con la finalità di soddisfare un proprio interesse; solitamente il soggetto distaccatario appartiene allo stesso gruppo societario oppure alla stessa rete di impresa del distaccante.

Ciò premesso, l’operazione di distacco o prestito di personale in argomento, per effetto della novella normativa, risulta essere rilevante ai fini dell’IVA al ricorrere dei requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali normativamente previsti.

A parere della Agenzia delle entrate, ancorché il citato articolo 80 del TUEL rinvii indirettamente ai prestiti e distacchi di personale, la fattispecie sottoposta con istanza di interpello in esame, non appare riconducibile a quelle esaminate dalla circolare n. 5/E del 2025, in assenza degli elementi nella stessa esplicitati.

Le somme rimborsate dall’Ente al datore di lavoro, per quanto da quest’ultimo corrisposto a titolo di retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza dal servizio, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 79 del TUEL, fruite dal lavoratore, non appaiono riconducibili al rimborso del costo del dipendente distaccato da parte della distaccataria a favore della distaccante, quanto piuttosto tese a consentire al cittadino che ricopre cariche pubbliche di espletare il proprio mandato, potendo fruire dei necessari permessi e, contestualmente, non gravare sul datore di lavoro.

In particolare, si osserva che non rinvenendo «[…] l’esistenza di un nesso di reciprocità fra le prestazioni (in senso lato) dedotta nel rapporto che lega le parti […]», viene a mancare la «funzione sinallagmatica tra gli importi erogati dalla parte», (Ente), «e la prestazione resa dalla controparte», (datore di lavoro) (cfr. Circolare 20/E dell’11 maggio 2015). Pertanto, le somme rimborsate dall’Ente al datore di lavoro, per quanto da quest’ultimo corrisposto a titolo di retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza dal servizio fruite dal lavoratore, non rientrano nel campo di applicazione dell’Iva e non si rilevano le condizioni affinché l’operazione possa essere considerata una prestazione di servizi a titolo oneroso, di cui all’articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972.