Flussi migratori, il governo approva il decreto-legge

Approvato, in via definitiva, il provvedimento recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 2 ottobre 2025, n. 143).

Il governo, nella seduta del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2025, ha approvato, in via definitiva, il decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio, apportando una modifica rispetto al precedente testo in modo da prevedere la proroga, fino al 2028, delle misure che consentono l’ingresso fuori quota di 10.000 lavoratori stranieri all’anno per l’assistenza di anziani ultraottantenni e persone con disabilità.

Inoltre, il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028. Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti commissioni parlamentari e della Conferenza unificata.

Bonus edilizi e successione: le regole per il trasferimento delle rate residue agli eredi

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato chiarimenti sul caso di trasferimento mortis causa di un immobile, su cui sono stati effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio, a un erede che ne acquisisce la detenzione materiale e diretta solo in un momento successivo a quello di apertura della successione (Agenzia delle entrate, principio di diritto 2 ottobre 2025, n. 7).

L’articolo 16-bis del TUIR prevede una detrazione IRPEF, attualmente del 36% (elevata al 50% in certi casi), per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
Il comma 8 dello stesso articolo disciplina il trasferimento della detrazione in caso di cambio di titolarità dell’immobile. In particolare, per il caso di decesso, stabilisce che “la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.

 

La questione riguarda il momento in cui l’erede deve avere la detenzione materiale e diretta dell’immobile per poter beneficiare delle rate residue della detrazione.
La norma non prescrive che la detenzione debba sussistere necessariamente nell’anno di apertura della successione come presupposto per il trasferimento all’erede del diritto alla detrazione delle rate residue. Anche la circolare n. 17/E/2023, pur richiedendo la detenzione per ogni anno in cui si fruisce della detrazione, non la indica come un presupposto essenziale nell’anno del decesso per il trasferimento stesso.
La condizione essenziale è che la detenzione materiale e diretta dell’immobile sussista per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento. Se l’immobile è locato o concesso in comodato, anche solo per una parte dell’anno, l’erede non può fruire della quota di detrazione di quell’annualità.

 

Se al momento dell’apertura della successione nessun erede detiene l’immobile (ad esempio, perché è locato), la quota di detrazione per l’anno del decesso non può essere utilizzata. Tuttavia, se negli anni successivi un erede acquisisce la detenzione materiale e diretta (ad esempio, alla scadenza del contratto di locazione), potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza.

 

Per poter usufruire delle rate residue, l’erede deve mantenere la detenzione materiale e diretta dell’immobile ininterrottamente dal 1° gennaio al 31 dicembre del periodo d’imposta. Se la detenzione viene acquisita in corso d’anno, il diritto alla detrazione per le quote residue sorgerà solo per i periodi d’imposta successivi.

Il diritto alla detrazione spetta solo all’erede (o agli eredi) che mantiene la detenzione materiale e diretta del bene per l’intero anno. Se il numero di eredi che soddisfano questa condizione varia da un anno all’altro, il diritto alla detrazione deve essere ripartito di conseguenza tra di loro in ciascun anno.

 

Tali considerazioni trovano applicazione anche con riferimento:
• al Bonus verde per la sistemazione a verde di aree scoperte private;
• all’Ecobonus per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, data la presenza di una disposizione analoga a quella del TUIR;
• al Superbonus per interventi di efficienza energetica, antisismici e altri interventi specifici.

CCNL Pesca Cooperative e Costiera (imbarcati): i sindacati approvano le piattaforme di rinnovo

Per il CCNL 2026-2029 i sindacati chiedono l’aumento salariale e la modernizzazione del contratto

Lo scorso 26 settembre gli attivi unitari delle Organizzazioni sindacali Fai, Flai e Uila Pesca hanno approvato all’unanimità le due piattaforme per il rinnovo dei CCNL 2026-2029 per il personale non imbarcato delle cooperative e per il personale imbarcato adibito alla pesca marittima. Le suddette piattaforme verranno, pertanto, inviate alle controparti datoriali.

Il rinnovo si inserisce in un contesto di difficoltà per il settore della pesca, dovuto alle politiche Ue, alle tensioni internazionali e ai cambiamenti climatici.

Le piattaforme approvate dai sindacati mirano a:

– contribuire ad un rilancio complessivo del settore;

– modernizzare il ruolo dei lavoratori;

– rendere il lavoro più attrattivo e favorire il ricambio generazionale;

– rafforzare le relazioni sindacali e la contrattazione di secondo livello.

Tra i punti prioritari si evidenziano, inoltre, l’incremento dei congedi parentali, l’accesso ai fondi previdenziali e la prevenzione della violenza di genere. Sul piano economico, le richieste dei sindacati, per entrambi i CCNL, prevedono:

– un incremento salariale del 12% per aumentare il potere d’acquisto dei lavoratori;

– per il personale imbarcato, un’indennità specifica di 15,00 euro giornalieri per imbarchi superiori alle 48 ore;

– per il personale non imbarcato delle cooperative, un aumento dell’indennità per il pernottamento in valle da pesca da 45,00 euro a 60,00 euro.

I sindacati, affermando l’importanza della suddetta approvazione delle piattaforme di rinnovo, auspicano una celere conclusione delle trattive.

CCNL Presidenza Del Consiglio dei ministri: esito consultazione dei lavoratori

I lavoratori bocciano il contratto per mancata regolamentazione dello smart working

Il 30 settembre 2025 si è conclusa la consultazione dei lavoratori dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, promossa dalla Sigla sindacale Fp-Cgil sulla pre-intesa del CCNL 2019-2021 siglata il 10 luglio 2025 dalle altre OO.SS.

Nonostante il contratto fosse atteso da anni e includesse aumenti salariali, oltre l’80% dei circa 500 partecipanti alla suddetta consultazione ha espresso giudizio negativo sull’ipotesi di accordo relativa al periodo 2019-2020.

L’Organizzazione sindacale, in questa occasione, ha ribadito le ragioni che hanno determinato la non firma della pre-intesa ed hanno, pertanto, confermato la propria posizione contraria sulla mancata contrattualizzazione del diritto al lavoro agile e da remoto.

La OO.SS. ha sottolineato la necessità di regolamentare la materia a livello di contrattazione nazionale prevedendo criteri e modalità uniformi per lo smart working. La Sigla ha, inoltre, ribadito che tale assenza di previsione nel CCNL di settore determina il rifiuto da parte dell’amministrazione aziendale di inserire la disciplina in contrattazione integrativa.

Infine, Fp-Cgil conferma il proseguimento della battaglia per migliorare le condizioni di lavoro, sottraendole alla discrezionalità dell’amministrazione, e lancia un appello alle altre Organizzazioni sindacali affinché riconsiderino la firma definitiva e pretendano miglioramenti immediati.

CCNL Carta Industria: incontro su rinnovo contratto

Respinta la proposta datoriale e proclamato lo stato di agitazione

Il 17 settembre 2025 si è svolto l’incontro tra le Organizzazioni Sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Ugl-Chimici Carta e Stampa e le Associazioni datoriali Assoscarta, Assografici.

Durante tale incontro la Parte datoriale ha presentato alle OO.SS. la proposta economica di aumento salariale di 216,00 euro.

La suddetta proposta si articola in:

190,00 euro sui minimi tabellari (115,00 euro di IPCA a cui si aggiungono 75,00 euro di scostamento per il biennio 2022-2023).
3,00 euro sul fondo Byblos;
3,00 euro sul fondo sanitario integrativo Salute Sempre;
20,00 euro per l’aumento dell’indennità per il turno notturno (con un incremento dal 26% al 27%).

Le OO.SS. hanno respinto la proposta, definendola insufficiente per il recupero salariale atteso, stante l’inflazione per il biennio considerato.

Lo scorso 22 settembre, l’attivo unitario sindacale ha riaffermato con forza le rivendicazioni sindacali quali il giusto salario, l’adeguamento dell’indennità di ciclo continuo e un vero incremento del turno notturno.

Le OO.SS., oltre a ribadire l’urgenza di rinnovare il CCNL scaduto da oltre 9 mesi, chiedono di finalizzare un nuovo modello di inquadramento professionale attraverso una fase di discussione e simulazione. 

In assenza di risposte adeguate, le Sigle sindacali hanno proclamato lo stato di agitazione del settore prevedendo blocco di flessibilità, cambi turno, banca ore e straordinario. Inoltre, annunciano un pacchetto di 16 ore di sciopero che saranno proclamate se le risposte non saranno in linea con le rivendicazioni.

Infine i sindacati auspicano il tempestivo avvio di un percorso assembleare in tutti i luoghi di lavoro.