Nuovo Patent box, la circolare con i chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Conclusa la consultazione pubblica con gli operatori del settore, arriva la versione definitiva della circolare sul nuovo Patent box introdotto dal Dl n. 146/2021 (Agenzia delle Entrate, nota 24 febbraio 2023).

L’attuale Patent box è un regime che consente di beneficiare di una deduzione fiscale maggiorata del 110% relativa alle spese sostenute per la ricerca e lo sviluppo di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle attività d’impresa. Nel nuovo regime l’attribuzione dell’agevolazione fiscale è direttamente collegata al sostenimento delle spese per il potenziamento e la creazione dei beni immateriali che generano valore (è quindi un regime “front-end”). Il nuovo Patent box mantiene i principi di base e i requisiti sostanziali del precedente regime ma con alcune differenze, come ad esempio il fatto che il nuovo beneficio si traduce in una deduzione fiscale maggiorata dei costi di ricerca e sviluppo riferibili a determinate tipologie di beni immateriali da esporre nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di riferimento. Il contribuente, pertanto, beneficia direttamente e autonomamente dell’agevolazione, al momento della dichiarazione dei redditi. Possono accedere al nuovo regime Patent box anche i contribuenti che utilizzano il bene immateriale in forza di un contratto di licenza o sub-licenza che conferisca loro il diritto allo sfruttamento economico del bene, fermo restando che devono sussistere tutti i requisiti, soggettivi e oggettivi, e ricorrere tutte le condizioni normativamente previste; il licenziatario o sub-licenziatario deve, dunque, assumere la veste di ‘investitore ed esercitare le attività di ricerca e sviluppo rilevanti, sostenendo e restando inciso dei relativi costi.

 

L’Agenzia delle Entrate ha approvato la versione definitiva della circolare sul nuovo Patent box (n. 5/E/2023) e il provvedimento n. 52642/2023, che modifica il precedente documento del 15 febbraio 2022 per allinearlo all’attuale quadro normativo, a seguito della consultazione pubblica con gli operatori del settore che si è conclusa lo scorso 3 febbraio 2023, 

 

Nella circolare, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che il nuovo regime agevolativo può essere applicato a partire dalla data di entrata in vigore del Dl n. 146/2021. L’accesso al nuovo regime è subordinato all’esercizio di un’opzione da comunicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale la stessa si riferisce. A partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del Dl) non sono pertanto più esercitabili le opzioni relative al precedente regime. Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il nuovo regime Patent box si applica a partire dal periodo d’imposta 2021, mentre i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (c.d. periodo d’imposta ‘a cavallo’) potranno fruire del regime a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021. Ad esempio, in caso di periodo d’imposta che termina il 31 ottobre, sarà possibile esercitare l’opzione a partire dal periodo d’imposta che va dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021.

 

L’Amministrazione finanziaria fornisce altresì alcune indicazioni sul regime transitorio. Al riguardo, i contribuenti che vogliono passare al nuovo regime devono comunicare la rinuncia alla procedura di accordo preventivo tramite Pec o con raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio presso il quale la procedura è pendente. La rinuncia va inviata anche se il contribuente ha presentato istanza di rinnovo di un accordo preventivo già sottoscritto.

La possibilità di transitare nel nuovo regime è riconosciuta nel caso in cui non sia stato ancora sottoscritto con l’Agenzia un accordo a conclusione della procedura pendente. I contribuenti possono anche permanere nel precedente regime di Patent box, a condizione che sia stata validamente esercitata un’opzione relativa ai periodi d’imposta antecedenti al 2021. In questo caso, chi intende stipulare un accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria può concludere una procedura già avviata sotto il precedente regime.

Fondo Fasa: deroga per l’adesione alla campagna beneficiari fino al 28 febbraio

La deroga è concessa esclusivamente agli iscritti che, già nella scorsa annualità 2022, abbiano formulato l’estensione della copertura assicurativa ai propri familiari 

Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Alimentaristi ha comunicato che per coloro che abbiano dato conferma di adesione alla campagna beneficiari 2023 nei termini previsti del 31 gennaio 2023, è stata concessa la deroga alla scadenza del pagamento del bollettino MAV fino al 28 febbraio 2023.
È altresì stata concessa deroga di adesione campagna beneficiari 2023 fino al 28 febbraio solo ed esclusivamente agli iscritti che abbiano formulato estensione copertura assicurativa ai propri familiari nella scorsa annualità 2022. In quest’ultimo caso è necessario dare conferma cliccando sul campo SI – “Conferma l’iscrizione per l’anno 2023” presente nell’Area Riservata, sezione Campagna beneficiari 2023. Solo a seguito della “Conferma l’iscrizione per l’anno 2023“, il Fondo FASA provvederà al caricamento dei bollettini MAV da utilizzare per effettuare il pagamento, come da seguente calendario.

Conferma di iscrizione 2023 Caricamento MAV in Area Riservata
dal al Data 
01/02/2023 07/02/2023 10/02/2023
08/02/2023 14/02/2023 17/02/2023
15/02/2023 21/02/2023 24/02/2023
22/02/2023 28/02/2023 03/03/2023

 

Liquidazione TFS al personale universitario destinatario di indennità perequativa

L’INPS fornisce le indicazioni operative per una corretta e uniforme modalità di liquidazione del Trattamento di fine servizio (TFS), comunque denominato, spettante al personale universitario appartenente alla categoria D e alle Elevate Professionalità (EP) di area non medica destinatario dell’indennità perequativa (INPS, messaggio 23 febbraio 2023, n. 793).

Come noto, l’articolo 31 del D.P.R. n. 761/1979 prevede in favore del personale universitario – che presta servizio nei policlinici, nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le Regioni e con le Unità Sanitarie Locali, anche se gestiti direttamente dalle Università – il diritto a percepire un’indennità “nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità”. 

 

Tale indennità è inclusa nel trattamento economico fondamentale e deve essere valorizzata ai fini del TFS sulla scorta della nuova tabella di corrispondenza tra il personale dipendente dalle Aziende ospedaliere universitarie e le equivalenti posizioni economiche nel Servizio Sanitario Nazionale.

 

L’INPS si riferisce, nello specifico, al personale di categoria Elevata Professionalità, non appartenente all’area medica, e al personale di categoria D economicamente equiparato, in base alla tabella D del D.L. 9 novembre 1982, al personale ospedaliero di qualifica dirigenziale.

 

Per tali soggetti, l’importo dell’indennità perequativa utile ai fini TFS deve scaturire dalla differenza tre le voci retributive connesse alla qualifica di appartenenza utili ai fini del TFS e il trattamento tabellare della equivalente posizione economica nel Servizio Sanitario Nazionale, senza includere nel calcolo dell’indennità stessa ulteriori emolumenti che risultino strettamente collegati all’effettivo conferimento di un incarico dirigenziale.

 

Pertanto, nel messaggio in oggetto, l’Istituto invita le Amministrazioni interessate (Università e Aziende ospedaliere universitarie), a trasmettere, esclusivamente per via telematica, tra gli allegati alla comunicazione di cessazione del TFS, il prospetto di calcolo utilizzato per la quantificazione dell’indennità perequativa e la dichiarazione che attesti l’eventuale conferimento di un incarico dirigenziale.

Pensionati all’estero: parte l’accertamento in vita per il 2023 e 2024

Resi noti i tempi e le modalità della campagna di verifica che si svolgerà in due fasi tra il marzo 2023 e il gennaio 2024 (INPS, messaggio 23 febbraio 2023, n. 794).

L’INPS ha comunicato la tempistica e le modalità di svolgimento dell’accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati all’estero per gli anni 2023 e 2024. Anche quest’anno la campagna sarà effettuata da Citibank N.A., quale fornitore del servizio di pagamento delle pensioni al di fuori del territorio nazionale, al fine di assicurare la correttezza dei flussi di pagamento e nello stesso tempo costituire uno strumento di prevenzione e contrasto al fenomeno dell’indebita percezione delle prestazioni.

Tempi della verifica relativa anni 2023 e 2024

Per quel che riguarda la tempistica di svolgimento dell’accertamento, il processo di verifica sarà articolato in due fasi cronologicamente distinte. La prima fase, riferita al 2023, si svolgerà da marzo a luglio e riguarderà i pensionati residenti in America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell’Est Europa e paesi limitrofi. Citibank curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell’esistenza in vita a partire dal 20 marzo 2023 e i pensionati dovranno far pervenire le attestazioni entro il 18 luglio 2023. Nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di agosto 2023, laddove possibile, avverrà in contanti presso gli sportelli Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 agosto 2023, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di settembre 2023.

La seconda fase si svolgerà, invece, da settembre 2023 a gennaio 2024 e riguarderà i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania. Le comunicazioni saranno inviate ai pensionati a partire dal 20 settembre 2023 e i pensionati dovranno far pervenire le attestazioni di esistenza in vita entro il 18 gennaio 2024. Nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2024, laddove possibile, avverrà in contanti presso gli sportelli Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2024, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2024.

Allo scopo di ridurre il rischio di pagamenti di prestazioni dopo la morte del beneficiario e in una logica di prevenzione delle criticità derivanti dalle eventuali azioni di recupero delle somme indebitamente erogate, alcuni pensionati potranno essere interessati dalla verifica generalizzata dell’esistenza in vita, indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio.

I gruppi di pensionati esclusi dall’accertamento

Per razionalizzare lo svolgimento dell’attività di verifica, l’accertamento che avrà inizio a marzo 2023 escluderà alcuni gruppi di pensionati:

– quelli che sono oggetto di scambi mensili di informazioni con lo ZUS polacco;

– i pensionati che hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in prossimità dell’avvio del processo di verifica;

– pensionati i cui pagamenti sono stati già sospesi da Citibank a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento dell’esistenza in vita o di riaccrediti consecutivi di rate di pensione.

Nel caso dei residenti in Europa, Africa e Oceania è stato ritenuto opportuno non includere nel processo di verifica che la Banca avvierà nel mese di settembre 2023, anche:

– i pensionati che sono oggetto di scambi mensili di informazioni con le istituzioni previdenziali tedesche e svizzere;

– i pensionati che sono oggetto di scambi mensili di informazioni con la CNAV francese;

– i residenti in Belgio, beneficiari di trattamenti pensionistici comuni con il Service Fédéral des Pensions (SFPD). 

Infine, nel messaggio in commento sono riportate le modalità della richiesta delle attestazioni di esistenza in vita per i pensionati coinvolti nella prima fase della verifica anno 2023, di produzione della prova dell’esistenza in vita, le possibilità di richiesta di riemissione delle rate non pagate e l’illustrazione del servizio di supporto di Citibank.

CCNL Cooperative sociali: proposte modifiche al campo di applicazione

Durante l’ultimo confronto per il rinnovo del contratto le Centrali cooperative hanno proposte modifiche all’articolato relativo al campo di applicazione

Il 21 febbraio 2023 nella sede di Confcooperative a Roma tra le Centrali cooperative e le organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fp-Uill, Fisascat-Cisl e UIltucs è proseguito il confronto per il rinnovo del CCNL Cooperative Sociali, scaduto nel 2019.
Le Associazioni datoriali hanno illustrato una nuova proposta relativa all’articolato sul campo di applicazione, dettagliando in maniera più esaustiva l’eventuale nuovo perimetro del contratto, così come richiesto per chiarimento dalle organizzazioni sindacali nel precedente incontro di gennaio. 
I sindacati, dopo aver visionato la nuova bozza di testo, hanno espresso unitariamente la loro contrarietà ed evidenziato le criticità su determinati aspetti della proposta, pur ribadendo la loro disponibilità a proseguire i lavori relativi al percorso di rinnovo del contratto. 
In chiusura dell’incontro è stato rinnovato il mandato alle tre commissioni relative all’area socio sanitaria, socio educativa e inserimento al lavoro-cooperazione di tipo B, in merito al lavoro sulla declaratoria professionale che proseguirà nelle prossime settimane, ed è stato altresì definito il calendario dei prossimi incontri in plenaria che si terranno il 20 marzo e il 3 aprile 2023.