Concordato preventivo biennale e passaggio dal regime forfetario a quello ordinario: chiarimenti

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato nuovi chiarimenti relativi al concordato preventivo biennale, nel caso di uscita dal regime forfettario per superamento del limite dei 100.000 euro (Agenzia delle entrate, risposta 6 dicembre 2024, n. 248).

Il quesito prospettato dall’istante attiene all’applicazione della causa di esclusione dal concordato preventivo biennale prevista dalla lettera bter) dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 13/2024, al caso del contribuente che ha inizialmente adottato per il periodo d’imposta 2024 il regime forfetario e poi (nel medesimo periodo) è stato costretto a uscirne a causa del superamento del limite dei 100.000 euro dei compensi previsto dall’articolo 1, comma 71, secondo periodo, della Legge n. 190/2014.

 

Già con la circolare n. 32/E/2023 l’Agenzia ha avuto modo di precisare che nel caso di superamento del limite di cui sopra il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso nel quale si verifica detta condizione. In proposito, coerentemente con il dato letterale della disposizione nonché con i criteri di determinazione del reddito del regime forfetario, viene chiarito che per la verifica del predetto limite debba assumere rilevanza il criterio di cassa. Il superamento del limite di 100.000 euro nel corso dell’anno comporta che per detto periodo d’imposta troveranno applicazione le regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

 

Pertanto, al verificarsi, nel corso del 2024, del superamento del limite indicato dal citato comma 71, l’istante determinerà per tutto il 2024 il proprio reddito di lavoro autonomo secondo le regole ordinarie.

 

Per quanto concerne la disciplina del CPB, il citato articolo 11 stabilisce le relative cause di esclusione prevedendo che non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

  • bter) adesione, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014.

Con riferimento a tale condizione ostativa, la circolare n. 18/E/2024 chiarisce che l’obiettivo è quello di evitare distorsioni nel meccanismo applicativo dell’istituto, e di garantire che, tra il momento in cui è definita la proposta e le annualità in cui la proposta trova applicazione, non intervengano significative modifiche alla soggettività del contribuente che ha aderito al CPB.

 

Alla luce di quanto sopra rappresentato, l’Agenzia ritiene che in presenza di tutti gli ulteriori presupposti e condizioni previsti dalla relativa disciplina non osti all’adesione alla proposta di concordato la circostanza che il contribuente abbia inizialmente adottato per il 2024 il regime forfetario e, nel corso del medesimo periodo d’imposta, ne fuoriesca per il superamento del limite di 100.000 euro, con conseguente adozione del regime ordinario per l’intero 2024. Va però evidenziato che, data la formulazione del citato articolo 11 (”[n]on possono accedere alla proposta di concordato preventivo […]”), solo laddove il superamento di tale limite avvenga prima del termine previsto per aderire alla proposta di concordato, la causa ostativa prevista dalla citata lettera bter) non viene a essere integrata e che, conseguentemente, il contribuente può legittimamente accedere alla proposta.

I chiarimenti dell’Agenzia sull’applicazione dell’agevolazione “Prima casa under 36”

L’Agenzia delle entrate si sofferma in materia di agevolazione per l’acquisto della prima casa da parte di giovani under 36, facendo chiarezza in merito alla proroga dei termini per la spettanza del beneficio introdotta dall’ articolo 3, comma 12-terdecies, del D.L. n. 215/2023 (Agenzia delle entrate, principio di diritto 5 dicembre 2024, n. 5).

L’articolo 64, comma 6, del D.L. 73/2021 ha previsto l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” e per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse stipulati a favore di soggetti under 36, nell’anno in cui l’atto è rogato e che hanno un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

 

Al riguardo, l’Agenzia ha chiarito che per “prime case” si intendono quelle definite ai sensi della nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 131/1986.

 

L’agevolazione, originariamente, andava applicata agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023, temine poi sostituito dall’articolo 1, comma 74, della Legge n. 197/2022. Successivamente, l’articolo 3, comma 12-terdecies, del D.L. n. 215/2023, convertito con la Legge 23 febbraio 2024, n. 18, ha ampliato il perimetro temporale dell’agevolazione stabilendo che «le agevolazioni di cui all’articolo 64, commi 6, (…), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche nei casi in cui, entro il termine indicato al comma 9 del citato articolo 64, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l’atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024».

 

Dunque, la possibilità di applicare l’agevolazione in esame anche in relazione agli atti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024 è subordinata alla condizione che sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione entro il termine finale di cui al citato comma 9 dell’articolo 64, ossia entro il 31 dicembre 2023.

In altre parole, conclude l’Agenzia, l’agevolazione “prima casa under 36” può trovare applicazione, al ricorrere delle altre condizioni previste dalla norma, in relazione agli atti definitivi stipulati entro la data del 31 dicembre 2024 anche relativi a contratti preliminari sottoscritti e registrati prima dell’entrata in vigore dell’articolo 64 del D.L. 73/2021.

 

MIMIT: firmato il decreto “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI”

Firmato il decreto “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” che prevede un regime di agevolazioni, concesse sotto forma di contributo in conto impianti, per i programmi di investimento delle PMI finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o mini eolici, per l’autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia dietro il contatore per autoconsumo differito (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 5 dicembre 2024).

Il MIMIT rende noto che le risorse destinate alla misura sono 320 milioni di euro, a valere sull’investimento 16 della Missione 7 “REPowerEU” del PNRR, di cui il 40% riservato alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e un altro 40% alle micro e piccole imprese.

 

Le agevolazioni, concesse ai sensi del “Regolamento GBER”, saranno assegnate nella misura massima del:

  • 30% per le medie imprese;

  • 40% per le micro e piccole imprese;

  • 30% per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento;

  • 50% per la diagnosi energetica ex-ante necessaria alla pianificazione degli interventi previsti dal decreto.

Ai fini delle agevolazioni sono ammesse le spese, non inferiori a 30mila euro e non superiori a 1milione di euro e relative ad una sola unità produttiva del soggetto proponente, per:

– l’acquisto, l’installazione e la messa in esercizio di beni materiali nuovi strumentali, in particolare impianti solari fotovoltaici o mini eolici, sostenuti a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
– apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti;
– sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta;
– diagnosi energetica necessaria alla pianificazione degli interventi.

 

Qualora, in fase di definizione della graduatoria, le risorse destinate alle riserve non dovessero essere pienamente assorbite, saranno rese disponibili per il finanziamento delle domande di agevolazione riferite ai restanti territori e alle imprese di media dimensione.
 

La percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2024 alle fondazioni di origine bancaria

La percentuale in base alla quale è determinato il credito d’imposta spettante per l’anno 2024 alle fondazioni di origine bancaria è pari al 25,0778% (Agenzia delle entrate, provvedimento 3 dicembre 2024, n. 435525)

Al fine di assicurare il finanziamento stabile dei centri di servizio per il volontariato (CSV), l’articolo 62, comma 1, del D.Lgs. del 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), ha istituito il Fondo unico nazionale (FUN), alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria (FOB) e amministrato dall’Organismo nazionale di controllo (ONC).

 

Il comma 6 del citato articolo 62 riconosce alle FOB, a decorrere dall’anno 2018, un credito d’imposta pari al 100% dei versamenti effettuati al Fondo unico nazionale, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, fino a un massimo di 15 milioni di euro per l’anno 2018 e 10 milioni di euro per gli anni successivi.

 

In particolare, l’articolo 2 del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 maggio 2018 prevede che, ai fini della determinazione del credito d’imposta, rilevano i versamenti effettuati al FUN entro il 31 ottobre di ciascun anno.

In proposito, l’articolo 3 del medesimo D.M. del 4 maggio 2018 stabilisce che la Fondazione ONC trasmetta all’Agenzia delle entrate l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato i suddetti versamenti al FUN, con i relativi codici fiscali e importi.

 

L’Agenzia delle entrate, poi, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’importo complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni al FUN, deve rendere nota la percentuale in base alla quale è determinato l’ammontare del credito d’imposta spettante a ciascuna fondazione.

 

Pertanto, tenuto conto che l’ammontare complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni al FUN entro il 31 ottobre 2024 è pari a 39.875.748,38 euro, a fronte di risorse disponibili per 10.000.000,00 di euro, la suddetta percentuale è ottenuta dal rapporto tra 10.000.000,00 e 39.875.748,38.

Il risultato di tale rapporto, dunque, espresso in termini percentuali e troncato alla quarta cifra decimale, è pari al 25,0778%.

 

Acquisto immobile mediante contratto ”rent to buy”: fruibilità credito d’imposta ZES Unica

L’Agenzia delle entrate risponde ad alcuni dubbi avanzati da una azienda circa il Credito d’imposta ZES Unica nel caso di acquisto di un immobile nell’ambito di un contratto di ”rent to buy” (Agenzia delle entrate, risposta 3 dicembre 2024, n. 240).

L’articolo 16 del D.L. n. 124/2023 ha introdotto, per il 2024, la nuova disciplina del Credito d’imposta ZES unica in relazione agli investimenti realizzati da imprese nell’ambito di strutture produttive ubicate in determinati ambiti territoriali individuati dal legislatore.

In base all’articolo 3, comma 1, del Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 17 maggio 2024 sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.

 

Con riferimento al momento di effettuazione dell’investimento, rilevante ai fini dell’imputazione dello stesso al periodo di vigenza dell’agevolazione, il successivo comma 4 dispone che lo stesso vada individuato secondo le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati.

 

Nel caso sottoposto all’Agenzia, l’istante riferisce di aver acquisito un immobile stipulando l’atto di compravendita a seguito dell’esercizio dell’opzione di riscatto di detto bene, in relazione al quale era stato concluso, un contratto di ”rent to buy”, al quale era subentrato, per effetto di una cessione.

In relazione ai contratti di ”rent to buy”, la circolare n. 4/E/2015, ha precisato che l’articolo 109, comma 2, lettera a), del TUIR, prevede, per i beni immobili, che i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti e le spese di acquisizione si considerano sostenute alla data della stipulazione dell’atto di compravendita e che lo schema giuridico che caratterizza la norma in esame non è riconducibile alla locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti. Oltre a ciò, nella risposta ad interpello pubblica n. 198/2024, relativa al credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 1054 a 1058, della Legge n. 178/2020, tale tipologia contrattuale non è stata ritenuta integrare una modalità di acquisizione dei beni eleggibili al citato credito d’imposta, in quanto i beni risultano al momento del loro acquisto già utilizzati a diverso titolo in base al descritto contratto di ”rent to buy” e, pertanto, sono privi dell’imprescindibile requisito della novità del bene oggetto d’investimento.

 

L’Agenzia, poi, specifica che il comma 3 dell’articolo 3 del Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 17 maggio 2024, riconosce la spettanza del Credito d’imposta ZES unica per gli investimenti in beni immobili strumentali anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014.

In base a tale previsione, dunque, per quanto riguarda gli investimenti aventi ad oggetto immobili strumentali, il requisito della ”novità” (dell’immobile) non è previsto essendo agevolabili anche gli investimenti che comportano l’acquisto di un immobile già utilizzato ”a diverso titolo” dallo stesso acquirente-investitore, eccezion fatta per i casi in cui il requisito in questione è richiesto da disposizioni unionali.

 

Alla luce di quanto sopra, nel caso prospettato di acquisto di un immobile nell’ambito di un contratto di ”rent to buy”, l’investimento immobiliare si ritiene, ai fini del Credito d’imposta ZES unica, effettuato al momento della stipula del contratto di acquisto del bene immobile nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 109, comma 2, lettera a), del TUIR, ed eleggibile per detto Credito sempre a condizione che vengano rispettate le previsioni e le condizioni degli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del Regolamento 2014 GBER.