Pignoramenti su somme erogate dall’INPS: arrivano i chiarimenti

Fornite spiegazioni sul quadro normativo in vigore in materia per quel che riguarda le prestazioni previdenziali e le indennità a sostegno del reddito dei lavoratori (INPS, circolare 30 settembre 2025, n. 130).

L’INPS ha chiarito il quadro normativo vigente in materia di pignoramenti su prestazioni previdenziali e indennità a sostegno del reddito dei lavoratori. In sostanza, l’Istituto fornisce un’interpretazione delle norme che regolano i pignoramenti su somme erogate dall’INPS, con particolare attenzione alle prestazioni non pensionistiche, come indennità di disoccupazione, cassa integrazione e altre forme di sostegno al reddito.

I punti chiave della disciplina sono:

impignorabilità assoluta per prestazioni assistenziali vitali (maternità, malattia, sussidi funerari), salvo recupero di debiti verso l’INPS stesso, entro il limite di un quinto;
– impignorabilità parziale per prestazioni sostitutive della retribuzione (NASpI, cassa integrazione, mobilità), pignorabili fino a un quinto per crediti ordinari e nella  misura autorizzata dal giudice per crediti alimentari;
– piena pignorabilità dell’anticipazione NASpI, che perde la natura di prestazione a sostegno del reddito per assumere quella di incentivo all’autoimprenditorialità;
– limiti ridotti per pignoramenti dell’agente della riscossione: un decimo fino a 2.500 euro, un settimo fino a 5.000 euro, un quinto oltre tale soglia.

La circolare in commento disciplina e stabilisce che la quota complessivamente pignorabile non può superare la metà dell’importo in caso di simultaneo concorso tra diverse cause di credito.

Particolare attenzione è dedicata al pagamento diretto degli assegni di mantenimento e agli obblighi fiscali del sostituto d’imposta sulle somme riversate ai creditori.

 

CCNL Presidenza Del Consiglio dei ministri: esito consultazione dei lavoratori

I lavoratori bocciano il contratto per mancata regolamentazione dello smart working

Il 30 settembre 2025 si è conclusa la consultazione dei lavoratori dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, promossa dalla Sigla sindacale Fp-Cgil sulla pre-intesa del CCNL 2019-2021 siglata il 10 luglio 2025 dalle altre OO.SS.

Nonostante il contratto fosse atteso da anni e includesse aumenti salariali, oltre l’80% dei circa 500 partecipanti alla suddetta consultazione ha espresso giudizio negativo sull’ipotesi di accordo relativa al periodo 2019-2020.

L’Organizzazione sindacale, in questa occasione, ha ribadito le ragioni che hanno determinato la non firma della pre-intesa ed hanno, pertanto, confermato la propria posizione contraria sulla mancata contrattualizzazione del diritto al lavoro agile e da remoto.

La OO.SS. ha sottolineato la necessità di regolamentare la materia a livello di contrattazione nazionale prevedendo criteri e modalità uniformi per lo smart working. La Sigla ha, inoltre, ribadito che tale assenza di previsione nel CCNL di settore determina il rifiuto da parte dell’amministrazione aziendale di inserire la disciplina in contrattazione integrativa.

Infine, Fp-Cgil conferma il proseguimento della battaglia per migliorare le condizioni di lavoro, sottraendole alla discrezionalità dell’amministrazione, e lancia un appello alle altre Organizzazioni sindacali affinché riconsiderino la firma definitiva e pretendano miglioramenti immediati.

CCNL Carta Industria: incontro su rinnovo contratto

Respinta la proposta datoriale e proclamato lo stato di agitazione

Il 17 settembre 2025 si è svolto l’incontro tra le Organizzazioni Sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Ugl-Chimici Carta e Stampa e le Associazioni datoriali Assoscarta, Assografici.

Durante tale incontro la Parte datoriale ha presentato alle OO.SS. la proposta economica di aumento salariale di 216,00 euro.

La suddetta proposta si articola in:

190,00 euro sui minimi tabellari (115,00 euro di IPCA a cui si aggiungono 75,00 euro di scostamento per il biennio 2022-2023).
3,00 euro sul fondo Byblos;
3,00 euro sul fondo sanitario integrativo Salute Sempre;
20,00 euro per l’aumento dell’indennità per il turno notturno (con un incremento dal 26% al 27%).

Le OO.SS. hanno respinto la proposta, definendola insufficiente per il recupero salariale atteso, stante l’inflazione per il biennio considerato.

Lo scorso 22 settembre, l’attivo unitario sindacale ha riaffermato con forza le rivendicazioni sindacali quali il giusto salario, l’adeguamento dell’indennità di ciclo continuo e un vero incremento del turno notturno.

Le OO.SS., oltre a ribadire l’urgenza di rinnovare il CCNL scaduto da oltre 9 mesi, chiedono di finalizzare un nuovo modello di inquadramento professionale attraverso una fase di discussione e simulazione. 

In assenza di risposte adeguate, le Sigle sindacali hanno proclamato lo stato di agitazione del settore prevedendo blocco di flessibilità, cambi turno, banca ore e straordinario. Inoltre, annunciano un pacchetto di 16 ore di sciopero che saranno proclamate se le risposte non saranno in linea con le rivendicazioni.

Infine i sindacati auspicano il tempestivo avvio di un percorso assembleare in tutti i luoghi di lavoro.

Prestazione Universale: indicazioni sulle rate maturate e non riscosse

Gli eredi del de cuius beneficiario della Prestazione Universale possono presentare domanda telematica per la liquidazione delle rate maturate e non riscosse previa rendicontazione della spesa sostenuta (INPS, messaggio 26 settembre 2025, n. 2821).

L’INPS fornisce le indicazioni operative per la gestione delle rate maturate e non riscosse della quota integrativa, definita “assegno di assistenza”, della Prestazione Universale, pari a 850 euro, in caso di decesso dell’interessato.

 

In tale ipotesi, le rate della prestazione maturate e non riscosse devono essere liquidate agli eredi del de cuius, previa rendicontazione della spesa sostenuta, secondo le regole generali in materia di Prestazione Universale.

 

La liquidazione avviene a seguito della presentazione di specifica domanda online da parte degli eredi, secondo le modalità operative che verranno fornite in seguito.

 

Ai fini della percezione dei ratei maturati dell’assegno di assistenza, come detto, l’erede deve rendicontare la spesa sostenuta dal deceduto beneficiario della Prestazione Universale:

 

–    nel caso di assunzione di lavoratore domestico, mediante l’allegazione in procedura della copia del contratto di lavoro (qualora non già allegato precedentemente) e delle copie delle buste paga quietanzate intestate al de cuius;

 

–    nel caso di servizi di assistenza, mediante l’allegazione della copia delle fatture regolarmente quietanzate intestate al de cuius.

 

L’importo dei ratei maturati viene liquidato per tutte le mensilità spettanti e non erogate precedentemente a seguito della verifica della corretta rendicontazione della spesa sostenuta.

 

Riguardo al mese del decesso, l’INPS precisa che il rateo della prestazione può, comunque, essere erogato per intero, previa regolare rendicontazione, fino all’ammontare massimo di 850 euro, anche se il decesso interviene nel corso del mese.

 

Nel messaggio in oggetto sono anche riportati alcuni esempi di liquidazione di ratei agli eredi.

 

Esempio 1

 

Il beneficiario ha presentato domanda di Prestazione Universale in data 15 gennaio 2025 ed è deceduto in data 15 maggio 2025, prima dell’avvio dei pagamenti correnti. In base alle disposizioni generali agli eredi spettano tutte le mensilità (da gennaio 2025 a maggio 2025) per gli importi corrispondenti alla documentazione giustificativa allegata fino a un importo massimo di 850 euro mensili. Per i mesi da gennaio 2025 ad aprile 2025 valgono le regole generali di rendicontazione. Per il mese del decesso (maggio 2025), in caso di rapporto di lavoro domestico, se gli eredi allegano la busta paga di importo almeno pari a 850 euro (comprensiva dell’indennità di mancato preavviso, del trattamento di fine rapporto, del rateo di tredicesima e di ogni altro emolumento erogato con l’ultima busta paga), deve essere liquidata l’intera mensilità di maggio 2025, anche se il rapporto di lavoro cessa il giorno del decesso. In caso di busta paga di importo inferiore, il rateo viene liquidato nella misura corrispondente. Analogamente, nel caso di fruizione dei servizi di assistenza previsti, l’allegazione, da parte degli eredi per il mese del decesso (maggio 2025), delle fatture regolarmente quietanzate di importo almeno pari a 850 euro, comporta l’erogazione dell’intera rata mensile di maggio 2025. In alternativa viene liquidato l’importo corrispondente alla spesa rendicontata.

Ebinter Ragusa: presentato nuovo regolamento per l’erogazione dei sussidi

Stanziati 60.000,00 euro per sussidi ai lavoratori e alle aziende del settore Terziario di Ragusa

L’Ente Bilaterale del Terziario di Ragusa ha presentato il nuovo Regolamento per l’erogazione dei sussidi e dei contributi per l’anno 2025, destinato a tutti i lavoratori e le aziende iscritte all’Ente e appartenenti al territorio di Ragusa.

Sono stati stanziati fondi per un totale di 60.000,00 euro che, in attuazione del CCNL di settore, saranno erogati fino ad esaurimento scorte.

La domanda di richiesta dei suddetti sussidi dovrà essere presentata, a mezzo pec e utilizzando gli appositi moduli, entro e non oltre il 31 ottobre 2025. Le richieste delle aziende saranno, invece, valutate entro il 31 dicembre 2025.

Il nuovo Regolamento mantiene il reddito familiare come un parametro essenziale di accesso. Pertanto, le domande saranno valutate in base all’Isee familiare, con un limite massimo stabilito a 25.000,00 euro, al fine di favorire le fasce meno agiate. 

Le tipologie di contributi sono cumulabili fino ad un importo massimo di 400,00 euro per ciascun richiedente e includono:

– contributo di 150,00 euro per l’acquisto di lenti da vista e di 200,00 euro per le spese odontoiatriche;

– contributo di 350,00 euro per nascita di un figlio, di 150,00 euro per l’attività sportiva di figli minorenni e di 250,00 euro per l’acquisto di libri di testo, strumenti musicali e digitali;

– contributo di 350,00 euro per le tasse universitarie relative all’anno accademico 2025-2026 e il rimborso del 50% fino a 250,00 euro per corsi di formazione professionale.

Per quanto riguarda le imprese è prevista la possibilità di richiedere il rimborso, fino all’importo massimo di 1.000,00 euro, per coprire le spese relative a corsi su sicurezza, privacy, lingue, per l’acquisto di defibrillatori, per le visite mediche obbligatorie ed, infine, per Interventi di efficientamento energetico e di trasformazione digitale.