Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali introdotte dalla Legge di Bilancio 2023

Cambiano le regole per le prestazioni occasionali: la Legge di Bilancio 2023 amplia il limite dei compensi da 5.000 euro a 10.000 euro, ha carattere espansivo relativamente al numero dei lavoratori in forza (da 5 a 10 dipendenti a tempo indeterminato) e introduce maggiore flessibilità per il settore agricolo.

La Legge di bilancio 2023, fra le altre disposizioni, prevede importanti modifiche per quanto concerne le prestazioni occasionali (art. 54-bis, D.L. n. 50/2017). La prima modifica (art. 1, co. 342) interessa l’estensione da 5 a 10.000 euro, nel corso di un anno civile, del limite complessivo di compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore, affinché una prestazione possa essere definita occasionale, con riferimento alla totalità dei prestatori. Resta invece fermo a 5 mila euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile.
La disciplina sulle prestazioni occasionali si applica altresì nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili con codice ATECO 93.29.1. (art. 1, co. 342, lettera b). 

Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce con modalità semplificate prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro determinati limiti di importo (D.L. 50/2017). Finora la normativa ne vietava il ricorso per gli utilizzatori con alle dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Sul punto, la Legge n. 96/2017 (comma 342, lettera d), ha ampliato la possibilità di utilizzo del contratto di prestazione occasionale, come accennato, consentendolo ad utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, anzichè cinque. Detto limite si applicherebbe anche a tutte le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, equiparate, dunque, agli altri utilizzatori.  

Analoga flessibilità è introdotta per le aziende del settore agricolo (art. 1, commi da 343 a 354). Nel dettaglio, si prevede che il ricorso al contratto di prestazione occasionale sia, di norma, vietato da parte delle imprese del settore agricolo, anche con riferimento alle attività lavorative rese da titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di 25 anni iscritti a un corso di studi, disoccupati o percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito e purché, in ogni caso, non siano iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (art. 1, comma 342, lett. d), num. 2). Conseguentemente, al comma 343, è abrogata la disposizione che prevedeva l’obbligo per il lavoratore che eroga prestazioni a favore delle imprese del settore agricolo di autocertificare di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. 
Tuttavia, per garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato, è introdotta una disciplina transitoria per il biennio 2023-2024 che ammette il ricorso alle prestazioni occasionali in agricoltura.
Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato devono essere riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti (disoccupati, percettori di NASpI o di DIS-COLL, o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali, pensionati, studenti con meno di 25 anni, detenuti o internati ammessi al lavoro all’esterno) che, fatta eccezione per i pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti.

Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore sulla propria condizione soggettiva. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.
I datori di lavoro agricoli che ricorrono a prestazioni di lavoro occasionale agricolo sono tenuti a comunicarlo al competente Centro per l’impiego (art. 1, co. 346).  L’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 152/1997 si intende soddisfatto, con la consegna di copia della comunicazione di assunzione trasmessa al Centro per l’impiego (art. 1, co. 351).
I datori di lavoro in generale sono tenuti al rispetto dei contratti collettivi nazionali e provinciali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale. I compensi percepiti dai lavoratori sono determinati in base agli accordi con le predette organizzazioni, sono esonerati da qualsiasi imposizione fiscale (art. 1, co. 349), non incidono sullo stato di disoccupazione entro il limite di 45 giornate di prestazione e sono cumulabili con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

L’iscrizione dei lavoratori che erogano prestazioni occasionali di lavoro agricolo nel libro unico del lavoro può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi spettanti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile (articolo 1, comma 350).  Il versamento all’INPS della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, è effettuata dai datori di lavoro entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione. Per le zone agricole e i territori montani svantaggiati è prevista l’applicazione di aliquote ridotte (art. 1, co. 45, Legge n. 220/2010)

L’art. 1, co. 354 prevede la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in rapporto di lavoro a tempo indeterminato in caso di superamento del limite di durata di 45 giorni. Dispone l’applicazione di una sanzione da 500 a 2.500 euro per ogni giornata in cui risulta accertata la violazione in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare le prestazioni occasionali o di violazione dell’obbligo di comunicazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego, a meno che non siano conseguenza di informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore.

CCNL Pesca Cooperative – Costiera locale, mediterranea e ravvicinata: in vigore gli aumenti retributivi

A partire dal 1° gennaio decorrono i nuovi minimi retributivi per il personale imbarcato su natanti di cooperative di pesca

In base all’accordo per il rinnovo del CCNL per gli imbarcati su natanti di cooperative di pesca, siglato il 15 dicembre 2021 tra l’Agci-Agrital, le Confcooperative-Fedagripesca, la Legacoop Agroalimentare e la Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uilapesca, sono in vigore dal 1° gennaio i nuovi minimi retributivi.

 

Minimi Retributivi per il Settore Costiera Locale

Livello Minimo
Capo Pesca 1.461,32
Marinaio Polivalente 1.313,83
Marinaio 1.279,80
Giovanotto 1.268,45
Mozzo 1.257,11
Capo Pesca 48-140 giorni di pesca 469,91
Marinaio Polivalente 48-140 giorni di pesca 431,65
Marinaio 48-140 giorni di pesca 422,82
Giovanotto 48-140 giorni di pesca 419,87
Mozzo 48-140 giorni di pesca 416,93

Minimi Retributivi per il Settore Costiera Ravvicinata

Livello Minimo
Capo Pesca 1.620,15
Marinaio Polivalente 1.484,01
Marinaio 1.427,28
Giovanotto 1.291,14
Mozzo 1.257,11
Capo Pesca 48-140 giorni di pesca 511,11
Marinaio Polivalente 48-140 giorni di pesca 475,79
Marinaio 48-140 giorni di pesca 461,08
Giovanotto 48-140 giorni di pesca 425,76
Mozzo 48-140 giorni di pesca 416,93

Minimi Retributivi per il Settore Mediterranea o di Altura

Livello Minimo
Capo Pesca 1.778,98
Marinaio Polivalente 1.642,84
Marinaio 1.586,11
Giovanotto 1.336,52
Mozzo 1.302,49

CCNL Assicurazioni – addetti alla produzione: novità dal mese di gennaio 2023

Nuovi minimi retributivi ed erogazione del Terzo Elemento

Con il mese di gennaio 2023, ratificata l’ipotesi di accordo del 16 novembre 2022, sono previste importanti novità per il personale di settore a cui si applica il CCNL Assicurazioni – addetti alla produzione.

Minimi retributivi

CLASSE LIV. 4 LIV. 3 LIV. 2 LIV. 1
cl 1 1.564,23 1.287,87 777,84 638,05
cl 2 1.601,60 1.316,54 794,25 651,85
cl 3 1.638,90 1.345,12 810,59 665,63
cl 4 1.676,17 1.373,78 827,03 679,43
cl 5 1.713,53 1.402,45 843,42 693,22
cl 6 1.750,84 1.431,03 859,76  
cl 7 1.788,20 1.459,70 876,21  
cl 8 1.825,57 1.488,37 892,61  
cl 9 1.862,77 1.516,95    
cl 10 1.900,14 1.545,67    
cl 11 1.937,51      
cl 12 1.974,81      
cl 13 2.012,17      

 

Terzo Elemento
E’ previsto altresì per gli addetti alla produzione, l’erogazione di una Una Tantum per il Terzo Elemento, secondo le classi ed i livelli di appartenenza, come di seguito illustrato.

CLASSE LIV. 4 LIV. 3 LIV. 2
CL 1 35,16 24,61 37,53
CL 2 36,81 25,80 39,47
CL 3 38,79 27,18 41,33
CL 4 40,43 28,30 43,30
CL 5 42,08 29,48 45,22
CL 6 44,05 30,87 47,10
CL 7 45,70 31,99 49,06
CL 8 47,34 33,17 51,00
CL 9 49,32 34,55  
CL 10 50,97 35,67  
CL 11 52,61    
CL 12 54,59    
CL 13 56,23    

Autoliquidazione 2022/23: le istruzioni operative dell’INAIL

Fornite le indicazioni alle riduzioni contributive e riepilogate le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro (INAIL, nota 30 dicembre 2022).

L’Istituto ha comunicato anche quest’anno le istruzioni in materia di Autoliquidazione. In particolare, per quel che riguarda le scadenze, l’INAIL riporta che fermo restando il termine del 16 febbraio 2023 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2022 è il 28 febbraio 2023.

I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 febbraio 2023.

I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni soltanto con i servizi telematici AL.P.I. online, che calcola anche il premio dovuto, e Invio telematico Dichiarazione Salari. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2022/2023 da indicare nel modello F24 è 902023.

A loro volta, i datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio”. Il servizio calcola il premio dovuto e indica il numero di riferimento (di sei cifre) da riportare nel modello F24 per effettuare il pagamento. Tramite il suddetto servizio è possibile chiedere anche il certificato di assicurazione dell’equipaggio. Le imprese armatrici devono, inoltre, allegare tramite la specifica funzione prevista nel servizio online la seguente documentazione:

– per il certificato Ruolo unico, la documentazione relativa alla consistenza della flotta;

– per i certificati Comandata, Concessionari, Prove in mare, Tecnici ispettori e Appalti officina, l’elenco dei nominativi del personale assicurato.

Il premio di autoliquidazione, comunque, può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 16 febbraio 2023, in quattro rate trimestrali , ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2022 determinato dal MEF.

 I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2023 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2022 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2023) devono inviare all’INAIL entro il 16 febbraio 2023 la
comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio Riduzione Presunto, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2023.

Analogamente, entro la stessa data gli armatori devono effettuare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (ad esempio in caso di previsione di disarmo per parte dell’anno o per l’intero anno) con il servizio a loro dedicato Riduzione presunto per le PAN/certificati per cui ne ricorrono i presupposti.

Nella nota in commento, l’INAIL elenca poi, a legislazione vigente, le riduzioni contributive che si applicano all’autoliquidazione 2022/2023: riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT); sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN); sgravio per il Registro Internazionale (PAN); incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT); riduzione per le imprese artigiane (PAT); riduzione per Campione d’Italia (PAT); riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e
svantaggiate (PAT); riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT); incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT).

Infine, l’Istituto informa che i servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2022-2023 saranno disponibili sul sito istituzionale a partire dalle seguenti date: riduzione di Presunto (PAT), 4 gennaio 2023; riduzione di Presunto (PAN), 3 gennaio 2023; invio telematico dichiarazione salari e VSAL (PAT), 11 gennaio 2023; AL.P.I. online (PAT), 11 gennaio 2023; invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN), 12 gennaio 2023; richiesta certificato assicurazione equipaggio (PAN), 2 gennaio 2023.

Contributi previdenziali e assistenziali e operazioni di conguaglio 2022: le indicazioni dell’INPS

L’INPS fornisce alcune informazioni sulle operazioni di conguaglio da effettuare, relativamente all’anno 2022, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, illustrando le modalità di rendicontazione per le diverse fattispecie e precisando i termini per lo svolgimento delle stesse (INPS, circolare 31 dicembre 2022, n. 139). 

Nella circolare in commento vengono illustrate le modalità di rendicontazione di diverse fattispecie, tra cui:

1) elementi variabili della retribuzione, ai sensi del D.M. 7.10.1993;

2) massimale contributivo e pensionabile, di cui all’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995;

3) contributo aggiuntivo IVS 1%, di cui all’articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 438/1992;

4) conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito della fruizione delle stesse;

5) “fringe benefits” esenti non superiori al limite di €. 258,23 (innalzato a €. 3.000,00 per l’anno 2022) nel periodo d’imposta, con rinvio alle istruzioni contenute nel messaggio n. 4616/2022;

6) auto aziendali ad uso promiscuo;

7) prestiti ai dipendenti;

8) conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;

9) rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;

10) gestione delle operazioni societarie.

 

Sono inoltre riepilogate le indicazioni per le operazioni di conguaglio con riferimento alle denunce contributive presentate con il flusso Uniemens ListaPosPA da Amministrazioni, Enti e aziende il cui personale è iscritto alla Gestione pubblica. 

 

Gli eventi o elementi variabili della retribuzione che vengono considerati ai fini del conguaglio sono i seguenti: compensi per lavoro straordinario; indennità di trasferta o missione; indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS; indennità riposi per allattamento; giornate retribuite per donatori sangue; riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL; permessi non retribuiti; astensioni dal lavoro; indennità per ferie non godute; congedi matrimoniali; integrazioni salariali (non a zero ore).

 

Riguardo a quegli eventi o elementi che hanno determinato l’aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza di dicembre 2022, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2023, vanno evidenziati nel flusso UniEmens valorizzando l’elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute. Tra le variabili retributive l’Istituto ha, altresì, ricompreso i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l’assunzione stessa. Conseguentemente, se l’assunzione è intervenuta nei mesi da gennaio a novembre non occorre operare alcun accorgimento; se l’assunzione interviene nel mese di dicembre e i ratei si corrispondono nella retribuzione di gennaio, è necessario evidenziare l’evento nel flusso UniEmens.

 

Ai fini dell’imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2022), mentre, ai fini dell’assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2023.

 

Anche in sede di Certificazione Unica 2023 e di dichiarazione 770/2023, i datori di lavoro terranno conto delle predette variabili retributive, nel computo dell’imponibile dell’anno 2022.

 

L’Istituto ribadisce che la sistemazione contributiva degli elementi variabili della retribuzione (salvo quanto precisato per la maggiorazione del 18% di cui all’articolo 22 della Legge n. 177/1976) deve avvenire entro il mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono.

 

In merito alle modalità operative per il recupero dei contributi sul compenso ferie non godute, l’INPS ricorda che, attraverso una specifica variabile retributiva con la causale FERIE, si consente al datore di lavoro, al momento dell’eventuale fruizione delle ferie da parte del lavoratore, di modificare in diminuzione l’imponibile dell’anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata: per le modalità di compilazione del flusso UniEmens e i limiti di utilizzo della variabile retributiva FERIE, la circolare rinvia alla disciplina di dettaglio illustrata nell’apposito documento tecnico più volte richiamato.