Utilizzo credito da DTA da parte del cessionario: la compensazione non rientra tra le modalità consentite

Con la risposta del 4 dicembre 2025, n. 300, l’Agenzia delle entrate si è soffermata sulla cessione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets – DTA).

L’istante ha acquistato dalla crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle imposte anticipate (DTA) di cui all’articolo 2, commi da 55 a 58, del D.L. n. 225/2010. I crediti, chiesti a rimborso in dichiarazione, sono stati ceduti all’istante ai sensi dell’articolo 43-bis del D.P.R. n. 602/1973.
L’istante, in qualità di cessionaria, chiede se sia possibile utilizzare tali crediti da trasformazione delle DTA in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997. In particolare, chiede se sia possibile estendere al caso concreto l’orientamento espresso con la risoluzione n. 32/E/2025, resa nell’ambito della cessione dei crediti d’imposta da trasformazione delle DTA operata ai sensi dell’articolo 44-bis del D.L. n. 34/2019. L’istante chiede, inoltre, se sia corretto esporre i crediti ricevuti all’interno del quadro RU del Modello Redditi SC per consentire l’indicazione dell’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione.

 

L’Agenzia fa presente che l’articolo 43-bis del D.P.R. n. 602/1973, che disciplina la cessione dei crediti, prevede che “le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi“. La norma stabilisce inoltre che “il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione“.

 

Richiamando la risposta ad interpello n. 253/2025, in tema di cessione di crediti da DTA ex articolo 44-bis del D.L. n. 34/2019, è stato chiarito che l’articolo 43-bis disciplina espressamente le cessioni dei crediti chiesti a rimborso e prevede l’altrettanto espresso divieto di ulteriore cessione.
Secondo l’orientamento già espresso “il cessionario potrà, pertanto, solo monetizzare l’importo del credito acquistato, mediante incasso delle somme oggetto di rimborso senza possibilità di utilizzo in compensazione né di ulteriore cessione”. Tale principio è stato ribadito con la successiva risposta ad interpello n. 259/2025. In questa risposta è stato precisato che “l’acquisto di un credito chiesto a rimborso esclude non solo la possibilità di ulteriore cessione, ma anche la compensazione dello stesso ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997”. Di conseguenza, la compensazione non rientra tra le modalità di utilizzo del credito da DTA da parte del cessionario che ha acquistato il credito ai sensi dell’articolo 43-bis del D.P.R. n. 602/1973.

 

L’Agenzia ritiene, dunque, che la possibilità di utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 un credito ceduto ai sensi dell’articolo 43-bis del D.P.R. n. 602/1973 è esclusa nel caso di specie.

CCNL Funzioni centrali: prosegue la trattativa per il rinnovo

L’Aran conferma le risorse disponibili, Fp-Cgil chiede garanzie anti inflazione e recupero del potere d’acquisto

Lo scorso 3 dicembre si è svolto, tra le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative del Comparto Funzioni Centrali e l’Aran, l’incontro di apertura della trattativa di rinnovo del CCNL di settore per il triennio 2025-2027.

Durante l’apertura dell’incontro l’Aran ha espresso l’auspicio di concludere il rinnovo in tempi ragionevoli ed ha ricordato gli elementi caratterizzanti dei contratti precedenti come la riforma dell’ordinamento professionale del CCNL 2019-2021 e il consolidamento degli istituti in quello del 2022-2024.
L’Agenzia ha, inoltre, confermato le risorse disponibili che saranno illustrate nel prossimo incontro.

Fp-Cgil ha sottolineato la necessità di compensare la perdita di potere d’acquisto delle retribuzioni subita dai lavoratori del comparto nel triennio 2022-2024 e ha richiesto l’individuazione di meccanismi di salvaguardia per prevenire scostamenti tra l’inflazione programmata e quella effettiva registrata.

Il sindacato ha, inoltre, sollevato la questione del sistema di relazioni sindacali che tende all’esclusione, dai tavoli di confronto, delle Sigle non firmatarie dell’accordo e chiede, pertanto, il rafforzamento dei rapporti e la revisione della disciplina della titolarità e delle agibilità sindacali, riconoscendo il legame esistente tra rappresentatività certificata e partecipazione dei lavoratori. 

Gli altri temi discussi nell’incontro hanno interessato:

– la garanzia dell’applicazione, in tutte le amministrazioni, del nuovo ordinamento professionale con risorse dedicate;

– la tutela del lavoro agile;

– la garanzia della presenza di persone con disabilità nella pubblica amministrazione;

– l’impatto dell’intelligenza artificiale e la conseguente necessità di garantire la formazione continua per rispondere alle sfide tecnologiche.

L’Aran, a chiusura dell’incontro, ha ribadito che spetta al CCNL e agli ACNQ (Accordi Collettivi Nazionali Quadro) disciplinare il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali ai tavoli di confronto.

Il prossimo incontro è stato fissato per il 18 dicembre 2025.

Disoccupazione agricola 2025 e CISOA: l’equiparazione al lavoro

Illustrati gli effetti della disciplina di cui al comma 2 dell’articolo 10-bis del D.L. n. 92/2025 (INPS, circolare 3 dicembre 2025, n. 149).

L’articolo 10-bis, comma 2 del D.L. n. 92/2025, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 113/2025 ha equiparato al lavoro, ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola, i periodi di Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) fruiti dagli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato per emergenze climatiche nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025.

L’INPS, con la circolare in commento, ha illustrato gli effetti della nuova disciplina sul calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2025, con particolare riferimento alla platea dei beneficiari, al campo di applicazione della misura di equiparazione al lavoro dei periodi di CISOA fruiti, agli impatti della norma sul perfezionamento del requisito contributivo richiesto per l’accesso all’indennità in argomento, al calcolo della stessa e alla retribuzione di riferimento da utilizzare per l’individuazione dell’importo da erogare in relazione ai periodi di CISOA equiparati al lavoro.

Vengono, però, esclusi dalla CISOA per intemperie gli operai agricoli dipendenti da cooperative e loro consorzi (Legge n. 240/1984) i quali, da gennaio 2022, accedono alla NASpI.

I requisiti di accesso

In particolare, possono accedere all’indennità di disoccupazione agricola per intemperie stagionali:

– gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) che abbiano prestato, nel 2025, almeno un giorno di lavoro effettivo;
– gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) che siano iscritti negli elenchi annuali, riferiti al 2025, per almeno un giorno di effettivo lavoro.

Infine, nella circolare in argomento, l’INPS ha anche illustrato i requisiti contributivi per accedere all’indennità di disoccupazione agricola, le modalità di calcolo dell’indennità e la retribuzione di riferimento.

CCNL Edilizia Artigianato: novità sul  FAQS

Nuove precisazioni sulle modalità di erogazione del  Fondo qualificazione e sviluppo

Lo scorso 21 novembre 2025 è stato sottoscritto da Anaepa Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Claai Edilizia e Feneal-Uil, Filca.-Cisl, Fillea-Cgil il verbale di accordo che definisce le modalità di erogazione al Fondo Artigianato Qualificazione e Sviluppo dell’importo di 2,00 euro mensili per ogni dipendente dal 1° ottobre 2025

– per i lavoratori di una stessa impresa che nello stesso mese sono denunciati in più province (e quindi in più Casse Edili/Edilcasse), il versamento, è effettuato nella Cassa Edile/Edilcassa di appartenenza dell’impresa, intendendosi per tale quella della circoscrizione in cui la stessa ha la sede legale/amministrativa e/o operativa;

– per le imprese con soli dipendenti impiegati è ammessa la possibilità, al momento, di accantonare le somme dovute in attesa dell’avvio della DUE (Denuncia Unica Edile). 

– Per le imprese che hanno dipendenti in “aspettativa non retribuita” per l’intero mese e regolarmente denunciati in Casa Edile/Edilcassa, si attiva l’esonero dal pagamento.

CCNL Metalmeccanica (Anpit – Cisal): erogazione del welfare contrattuale

Fino a 2.400,00 euro di welfare per i lavoratori del settore

In attuazione di quanto previsto dal CCNL di settore siglato il 30 novembre 2022, le aziende riconoscono ai lavoratori un welfare contrattuale da erogare entro il 31 dicembre 2025.

Livello Importo
Dirigente 2.400,00 euro / anno (quote mensili di 200,00 euro)
Quadro 1.200,00 euro / anno (quote mensili di 100,00 euro)
A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 e Operatori di Vendita 600,00 euro / anno (quote mensili maturate di 50,00 euro)

I valori di welfare spettano a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla categoria o dal tipo di contratto, purché il tempo medio ordinato lavorato sia almeno pari a 20 ore settimanali e sono comprensivi di eventuali ritenute previdenziali o fiscali a carico dell’Azienda.

I valori di welfare possono essere spesi per le seguenti categorie di servizi e prestazioni:

– opere e servizi per finalità sociali;

– servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi;

– servizi di ludoteche, centri estivi o invernali;

– servizi di assistenza ai familiari anziani che abbiano compiuto 75 anni e/o non autosufficienti nello svolgimento di attività quotidiane, ovvero con necessità di documentata sorveglianza continua;

– servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi, ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;

– abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico;

– beni e servizi in natura (attualmente, entro il limite massimo 258,23 euro / anno solare, onnicomprensivi);

– previdenza complementare del lavoratore (incremento pensione).

I valori di welfare devono essere utilizzati entro 12 mesi dalla data in cui sono stati messi a disposizione con il limite, per il lavoratore, di non superare le soglie legali di utilizzo stabilite.

Non è prevista la possibilità di erogazione del suddetto welfare in denaro e il suo utilizzo avviene esclusivamente tramite piattaforma elettronica dedicata.