In arrivo il nuovo decreto legge sui flussi migratori

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio, con disposizioni, tra l’altro, per rafforzare il contrasto al reclutamento e all’impiego illegale di manodopera straniera (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 4 settembre 2025, n. 140).

Il Consiglio dei ministri, riunito nella seduta del 4 settembre 2025, ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.

 

Diverse le novità in arrivo, tra cui si segnalano disposizioni volte a rafforzare la protezione degli gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. A tal proposito, infatti, è previsto l’ampliamente da 6 a 12 mesi della durata del permesso di soggiorno. Allo stesso modo, per ragioni di coerenza sistematica, si prevede l’estensione da 6 mesi a 12 mesi della durata dei permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale, come già avviene per quelli per vittime di violenza domestica.

 

Ai titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e alle vittime di violenza domestica è riconosciuta anche la possibilità di richiedere l’assegno di inclusione.

 

Rivista la decorrenza del termine per l’adozione del nulla osta per lavoro subordinato: tale termine decorrerà dal momento in cui la richiesta viene imputata alla quota di ingresso, anziché dalla data di presentazione della domanda.

 

Inoltre, il controllo attualmente prescritto in relazione alla veridicità delle dichiarazioni rese dai datori di lavoro in fase di precompilazione delle domande di nulla osta al lavoro subordinato per l’anno 2025 è esteso anche alle dichiarazioni rese per ingressi relativi a: lavoro subordinato in casi particolari, volontariato, nulla osta per ricerca, lavoratori stranieri altamente qualificati, trasferimenti intra-societari.

 

Nei procedimenti per l’assunzione di lavoratori stranieri, anche stagionali, sono messi a regime gli istituti della precompilazione delle richieste di nulla osta al lavoro e del limite di richieste (massimo 3 richieste di nulla osta, come utenti privati, da parte dei datori di lavoro) previsti già in via sperimentale per il solo anno 2025. Tali meccanismi si estendono anche al lavoro stagionale subordinato.

 

Il diritto del lavoratore straniero a soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa è esteso anche ai casi di “attesa” della conversione del permesso di soggiorno, oltre a quelli già previsti di rilascio e rinnovo.

 

Avrà cadenza triennale e non più annuale il decreto ministeriale relativo al contingente di giovani stranieri che possono partecipare a programmi di volontariato di interesse generale e utilità sociale.

 

Si pongono stabilmente al di fuori del meccanismo delle quote l’ingresso e il soggiorno di lavoratori da impiegare, nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria, per l’assistenza di persone con disabilità o grandi anziane. Si prevede inoltre che, nei primi 12 mesi di effettiva occupazione legale in Italia, tali lavoratori possono svolgere esclusivamente l’attività autorizzata e possono cambiare datore di lavoro solo con autorizzazione degli Ispettorati territoriali del lavoro.

 

In materia di ricongiungimento familiare, si prevede un innalzamento del termine per il rilascio del nulla osta da 90 giorni a 150 giorni, in linea con quello previsto di nove mesi previsto dalla normativa europea.

 

Infine, è prorogato di due anni, fino al 31 dicembre 2027, la possibilità per il Ministero dell’interno di avvalersi della Croce Rossa Italiana (CRI) per la gestione dell’hotspot di Lampedusa.

CIRL Agricoltura Veneto: siglato il rinnovo contrattuale 

Siglato dopo 13 anni il rinnovo che punta su salari, formazione e flessibilità

Lo scorso 28 luglio 2025 le Sigle sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil del Veneto e l’Associazione datoriale Fimav hanno firmato il rinnovo del contratto integrativo regionale per i lavoratori del settore agro-meccanico in Veneto.

L’ultimo accordo siglato per il settore in oggetto era datato 2010, non firmato da Flai-Cgil in quanto contenente previsioni non accettabili per l’OO.SS. 
L’attuale rinnovo contrattuale ha previsto, per tutti i lavoratori:

– l’aumento salariale integrativo pari all’8% dal 1° gennaio 2025, 8% dal 1° gennaio 2026, 8% dal 1° gennaio 2027, 8% dal 1° gennaio 2028;

– l’introduzione del premio individuale pari allo 0,8% della retribuzione annua lorda per i lavoratori a tempo determinato e indeterminato.

Il rinnovo, inoltre, introduce la disciplina sull’orario di lavoro con attenzione alla normazione su banca ore e flessibilità.

Per quanto concerne la formazione continua, il monte ore dei permessi retribuiti, viene aumentato di 60 ore.

Previsti infine adeguamenti normativi al fine di allinearsi al CCNL vigente.
Le Sigle sindacali hanno espresso grande soddisfazione, sottolineando che il contratto getta le basi per una proficua fase di relazioni sindacali.

Sgravio contributivo contratti di solidarietà difensivi: ulteriori imprese ammesse

L’INPS elenca le ulteriori imprese ammesse alla fruizione dell’agevolazione contributiva connessa ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da integrazione salariale straordinaria (CIGS) a valere sulle risorse residue dell’anno 2017 (INPS, messaggio 3 settembre 2025, n. 2568).

Relativamente allo sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 608/1996, e successive modificazioni, connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da integrazione salariale straordinaria (CIGS), l’INPS comunica che, dalla rilevazione contabile effettuata sulle somme complessivamente fruite sullo stanziamento relativo all’anno 2017, è emerso che gli importi autorizzati nei decreti ministeriali sono risultati superiori a quanto effettivamente speso.

 

Conseguentemente, è stato possibile, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, autorizzare l’ammissione allo sgravio in questione per ulteriori imprese, elencate nell’allegato al messaggio in oggetto.

 

L’Istituto illustra, inoltre, le modalità di esposizione nel flusso UNIEMENS delle quote di sgravio spettanti alle imprese, le istruzioni contabili e gli adempimenti in capo alle strutture territoriali.

 

In particolare, i datori di lavoro di imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse residue relative allo stanziamento per l’anno 2017, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

  •  nell’elemento <CausaleACredito> devono inserire il codice causale già in uso “L942”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2017”;

  •  nell’elemento <ImportoACredito>, devono indicare il relativo importo.

 

La Struttura territoriale competente – accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dal datore di lavoro (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) – provvede ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W” avente il significato di “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex legge 608/1996”.

 

Infine, l’INPS ricorda che, le descritte operazioni di conguaglio, devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio, ovvero entro il 16 dicembre 2025.

Superbonus e agevolazione “prima casa”: il termine per la residenza

L’Agenzia delle entrate in una nuova risposta ad interpello si sofferma sul tema dei termini per il trasferimento della residenza ai fini dell’agevolazione “prima casa” per un immobile acquistato e soggetto a interventi di ristrutturazione che beneficiano del Superbonus (Agenzia delle entrate, risposta 3 settembre 2025, n. 230).

La questione centrale è se la sospensione dei termini introdotta per l’emergenza COVID-19 si applichi anche al termine speciale di 30 mesi previsto per questi casi.

 

L’Istante ha acquistato un immobile, oggetto di importanti lavori di ristrutturazione rientranti nel Superbonus, richiedendo le agevolazioni fiscali per la “prima casa”. Il contribuente ha chiesto di sapere se la sospensione di cui all’articolo 24 del D.L. n. 23/2020 (e successive modifiche legislative) sia applicabile al termine di trenta mesi, di cui al comma 10­ter nell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020, per stabilire la residenza di cui alla lettera a) della richiamata Nota II­bis della Tariffa Parte prima allegata al D.P.R. n.131/1986.

 

L’Agenzia ricorda che ai sensi dell’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e dalla relativa Nota IIbis “Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 2 per cento gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:

a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza (…)”.

 

L’articolo 24 del D.L. n. 23/2020 ha sospeso i termini previsti dalla Nota II-bis (relativa all’agevolazione “prima casa”) e quelli per il riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto. Il periodo di sospensione originario andava dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.
Successivamente, l’articolo 3, comma 11-quinquies, del D.L. n. 183/2020 ha esteso questo periodo, prorogandolo fino al 31 dicembre 2021.
Infine, la Legge n. 14/2023 (di conversione del D.L. n. 198/2022) ha disposto l’ultima e più lunga proroga. Tale norma ha sospeso i termini per il periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023.
Pertanto, il periodo di sospensione totale dei termini per l’agevolazione “prima casa” è stato quello compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 ottobre 2023.

 

Le circolari n. 9/2020 e n. 8/2022 dell’Agenzia hanno specificato l’ambito di applicazione della sospensione dei termini introdotta dall’articolo 24 del D.L. n. 23/2020 e successive proroghe. 
I termini la cui decorrenza è stata sospesa in questo intervallo di tempo sono:

  • il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza;
  • il termine di un anno per il riacquisto di un’altra abitazione principale;
  • il termine di un anno per la vendita dell’abitazione già posseduta;
  • il termine di un anno per il riacquisto ai fini del credito d’imposta.

Nel caso di specie, l’Agenzia ha chiarito che tale sospensione si applica anche al termine speciale di 30 mesi per il trasferimento della residenza, previsto per chi acquista un immobile soggetto a interventi di Superbonus. Questo perché la norma sul Superbonus fa un espresso richiamo alla stessa Nota II-bis oggetto della sospensione.

Pertanto per non decadere dal beneficio “prima casa”, l’Agenzia ritiene che il termine per stabilire la residenza nel comune di ubicazione dell’immobile agevolato acquistato dall’Istante in data 26 novembre 2021 e interessato da uno o più interventi di cui all’articolo 119, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legge 34/2020, sia di trenta mesi a decorrere dal 31 ottobre 2023.

Credito d’imposta industria cinematografica: gli esiti sull’ammissibilità delle richieste

Sono stati pubblicati sul sito della Direzione generale Cinema e Audiovisivo (DGCA) sei decreti direttoriali del 29 agosto 2025 riguardo alla Tax Credit Cinema.

Le richieste preventive di credito d’imposta per la produzione cinematografica e televisiva, nonché per la produzione esecutiva di opere straniere, sono state esaminate per determinarne l’ammissibilità

Al riguardo, in data 1 settembre 2025, sono stati pubblicati gli esiti delle istruttorie:

  • delle richieste preventive di credito d’imposta pervenute per la produzione cinematografica, tv/web e per la produzione esecutiva delle opere straniere;
    delle richieste definitive di credito d’imposta pervenute per la produzione cinematografica, orf, tv/web, per la produzione esecutiva delle opere straniere e per gli investitori esterni;
  • delle richieste relative alle idoneità e all’eleggibilità culturale, anche in relazione al reinvestimento automatici.
  • delle richieste relative al credito di imposta per le industrie tecniche.

Le pubblicazioni sul sito della DGCA costituiscono comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta, pertanto non verranno inviate a mezzo Pec le singole comunicazioni di riconoscimento ai beneficiari.

 

Il credito è utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta, ai sensi dell’articolo 6 del “D.M. tax credit produzione 2021” e ss.mm.ii., dell’articolo 3 del “D.M. altri tax credit 2021” e ss.mm.ii. e dell’articolo 5, del “D.M. tax credit industrie tecniche”, ovvero del giorno 15, ai sensi dell’articolo 34, comma 1 del “D.M. tax credit produzione 2024” e dell’articolo 14, comma 1 del “D.M. tax credit internazionale 2024”.

 

Infine, il comunicato specifica che i suddetti decreti non contengono le domande per le quali l’istruttoria è in fase di perfezionamento, che faranno parte di successivi decreti direttoriali pubblicati, con le stesse modalità, sul sito internet della DG Cinema e Audiovisivo.