Fondo Fasie: versamenti contributivi 2023 per le Aziende ed il personale del settore Vetro e Lampade

Erogazione dei contributi ed indicazione delle scadenze dei relativi versamenti per gli iscritti al Fondo

La Circolare n. 1/2023 indirizzata alle Aziende cui si applica il CCNL Vetro e Lampade-Industria, definisce le quote contributive che le Imprese anzidette ed il personale da loro impiegato, devono versare per l’anno 2023, al Fondo di assistenza sanitaria integrativa, Fondo Fasie.
Nelle tabelle sottostanti vengono riportati quindi i contributi 2023.

 

Quota azienda
Quota annua Quota dal 1° luglio
156,00 euro 78,00 euro
Quota lavoratore
  Quota annua Quota mensile
Vetro e Lampade 36,00 euro

228,00 euro lavoratore con 1 familiare

324,00 euro lavoratore con 2 o più familiari

3,00 euro

19,00 euro

27,00 euro

Opzione standard 189,00 euro 15,75 euro
Opzione standard con iscrizione del/dei familiari 198,00 euro per ogni familiare

384,00 euro per ogni convivente 

16,50 euro per ogni familiare

32,00 euro per ogni convivente

Opzione extra 339,00 euro 28,25 euro
Opzione extra con iscrizione del/dei familiari 198,00 euro per ogni familiare

384,00 euro per ogni convivente

16,50 euro per ogni familiare

32,00 euro per ogni convivente

Opzione plus 867,00 euro 72,25 euro

 

Regolazione del contributo a carico dell’Azienda per gli iscritti al Fondo dal 1° gennaio 2023
Il contributo a carico dell’azienda, di importo pari ad euro 156,00, corrisposto per ogni dipendente iscritto al Fondo, deve essere versato in un’unica soluzione entro il mese di gennaio 2023. Al contempo, deve essere inviata una distinta di contribuzione indicante le anagrafiche per cui è stato effettuato il bonifico, accedendo all’area Aziende del sito www.fasie.it, seguendo le istruzioni. Il mancato invio della distinta, può comportare la sospensione della posizione dei dipendenti assistiti.

Regolazione contributo a carico dell’Azienda per gli iscritti al Fondo dal 1° luglio 2023
Il contributo a carico dell’Azienda, pari ad euro 78,00 versato per ogni singolo dipendente iscritto al Fondo dal 1° luglio 2023, deve esser erogato in una sola soluzione entro il mese di luglio 2023. Contemporaneamente, deve esser inviata, accedendo all’area Aziende del sito www.fasie.it, seguendone poi le istruzioni, una distinta di contribuzione con il dettaglio delle anagrafiche per cui è stato effettuato il bonifico. Il mancato invio di questa, allungando i tempi di controllo e gestione, può comportare la sospensione della posizione dei dipendenti assistiti.

Regolazione contributo a carico del lavoratore iscritto al Fondo
Il contributo a carico di questo, sia per la propria quota che per quella dei propri familiari e/o conviventi iscritti al Fondo Fasie come paganti, deve esser corrisposto mensilmente al Fondo, entro il giorno 16 del mese successivo di competenza. In concomitanza, deve esser inviata anche in questo caso, una distinta di contribuzione con il dettaglio delle anagrafiche per cui è stato effettuato il bonifico, accedendo all’area Aziende del sito www.fasie.it e seguendone le istruzioni. Il mancato invio di questa, allungando i tempi di controllo e gestione, potrebbe comportare la sospensione della posizione dei lavoratori assistiti.

 

CCNL Lavoro Domestico: aggiornati minimi retributivi e indennità dal 1° gennaio 2023

Nell’ultimo incontro al Ministero del Lavoro le Parti hanno confermato l’applicazione della regola pattizia prevista dall’art. 38 del contratto

Nell’incontro del 16 gennaio 2023 al Ministero del Lavoro Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e le associazioni datoriali di settore Fidaldo e Domina hanno manifestato di preferire il ricorso alla variazione periodica della retribuzione minima nella misura pari all’80% della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ISTAT, per quanto concerne le retribuzioni minime contrattuali, e in misura pari al 100% per i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio, a far data dal 1° gennaio 2023, così come espressamente previsto dall’art. 38 del CCNL Lavoro Domestico. 
Al termine dell’incontro la Commissione ha approvato le tabelle predisposte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative ai minimi retributivi per il lavoro domestico.

Tabella A

Lavoratori conviventi art. 14 co. 1, lett. a)
Livelli Valori mensili Indennità
A 725,19  
AS 857,06  
B 922,98  
BS 988,90  
C 1.054,85  
CS 1.120,76  
D 1.318,54 194,98
DS 1.384,46 194,98

Tabella B

Lavoratori di cui art. 14 co. 2
Livelli Valori mensili
B 659,27
BS 692,25
C 764,74

Tabella C

 

Lavoratori non conviventi art. 14 co. 2 lett. b)
Livelli Valori orari
A 5,27
AS 6,21
B 6,58
BS 6,99
C 7,38
CS 7,79
D 8,98
DS 9,36

Tabella D

 

Assistenza notturna Art. 10 (Valori mensili)
Livelli Autosufficienti Non autosufficienti
BS 1.137,23  
CS   1.288,87
DS   1.592,17

Tabella E

 

Presenza notturna Art. 11
Livelli Valori mensili
Liv. Unico 761,45

Tabella F

Indennità (valori giornalieri)
 Livelli Pranzo e/o colazione Cena Alloggio Totale indennità Vitto e alloggio
BS 2,26 2,26 1,95 6,47

Tabella G

 

Lavoratori di cui all’art. 14 co. 9
Livello Valori orari
CS 8,36
DS 10,09

Tabella H

 

Indennità art. 34 co. 3
Livello Valori mensili Valori mensili Lavoratori tab. B Valori orari
BS 130,05 91,12 0,79

Tabella I

 

Indennità art. 34 co. 4
Livello Valori mensili Valori orari
CS 112,34 0,66
DS 112,34 0,66

Tabella L

 

Indennità art. 34 co. 7
Livello Valori mensili
B 8,99
BS 11,24
CS 11,24

Variazione Indice ISTAT: 11,5%

 

Le novità per il 2023 in materia di Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale

L’INPS illustra i limiti economici e di dimensione e i divieti di utilizzo previsti dalla disciplina del lavoro occasionale alla luce della Legge di bilancio 2023 (INPS, circolare 19 gennaio 2023, n. 6).

Le novità normative apportate dalla Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023, articolo 1, commi 342 e 343 ) al Libretto Famiglia e al Contratto di prestazione occasionale sono al centro della circolare in commento dell’INPS. Innanzitutto, va segnalato che l’articolo 1, comma 342, lettera a) della Legge di bilancio 2023 ha stabilito che il limite di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori è pari a 10.000 euro. Ne consegue, pertanto, che ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a decorrere dal 1° gennaio 2023 può erogare compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per anno civile. Restano fermi, invece, i limiti di compenso pari a 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori e di 2.500 euro di compenso per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore. La nuova disciplina prevede che prevede che i suddetti limiti si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale, svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili.

Per le sole società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, per le attività lavorative indicate dal decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2007, è possibile erogare compensi per ciascun prestatore, per anno civile, di importo complessivo non superiore a 5.000 euro. Per le stesse società, inoltre, permane la non applicazione del limite di compenso erogabile da ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, pari a 10.000 euro dal 1° gennaio 2023.

Inoltre, è stato elevato a dieci lavoratori (articolo 1, comma 342, lettera d), punto 1 della citata Legge di bilancio) il previgente limite per il quale non era consentito l’accesso al Contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori con alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il medesimo limite dimensionale di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato si applica anche alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive del settore turismo. Lo stesso limite non opera esclusivamente per le pubbliche amministrazioni e per le società sportive per le prestazioni rese dagli steward.

Le aziende alberghiere e le strutture ricettive del settore turismo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, possono inoltre stipulare accordi di prestazioni occasionali con i lavoratori anche se non appartenenti alle categorie di cui al comma 8 dell’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017.

Invece, dal 1° gennaio 2023, è vietato (articolo 1, comma 342, della Legge di bilancio) l’utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura. Dato questo divieto di utilizzo del Contratto di prestazione occasionale, le imprese operanti nel settore potranno richiedere il rimborso delle somme eventualmente già versate e non ancora utilizzate.

Infine, per il biennio 2023-2024, sarà possibile per le imprese agricole ricorrere a forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura secondo le disposizioni dei commi da 344 a 354 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022, mediante l’inoltro al competente Centro per l’impiego, prima dell’inizio della prestazione, della comunicazione obbligatoria.

Fondo Mario Negri: agevolazioni e contributi relativamente all’anno 2023

La contribuzione ordinaria e integrativa dovuta al Fondo Mario Negri dalle aziende e dai dirigenti del terziario

Il Fondo Mario Negri rappresenta la forma pensionistica complementare applicabile ai dirigenti del settore Terziario, Distribuzione e Servizi o, comunque, dipendenti da aziende che rientrano nel campo di applicazione del presente contratto. 
L’art. 25 del CCNL Dirigenti – Aziende Commerciali siglato tra Confcommercio – Imprese per l’Italia e Manageritalia stabilisce la contribuzione ordinaria ed integrativa dovuta al Fondo dalle aziende iscritte e dai relativi dirigenti, anche per l’anno 2023, essendo confermate le aliquote contributive vigenti a partire dal 1° ottobre 2021, nonché la retribuzione convenzionale di riferimento, pari ad euro 59.224,54 annui.
Di seguito la quota di contributo per l’anno 2023.

Contributo Quota 
Ordinario azienda  12,86%
Ordinario dirigente  1%
Integrativo azienda 2,31%

Sono state definite, inoltre, due diverse tipologie di agevolazioni:
Agevolazioni per nuove assunzioni: applicabili ai dirigenti assunti o nominati, a partire dal 21 luglio 2016, entro il 48° anno di età, ovvero ai dirigenti disoccupati di età non inferiore a 55 anni, per un periodo variabile in funzione dell’età anagrafica del dirigente all’atto della nomina o dell’assunzione.
Agevolazioni sperimentali: applicabili ai dirigenti assunti o nominati dal 1° ottobre 2016, la cui retribuzione lorda non sia superiore a 65.000,00 euro annui, indipendentemente dall’età anagrafica, per un periodo massimo di 3 anni.
Di seguito la quota contributiva per l’anno 2023, in caso di assunzione o nomina di dirigente con accesso alle agevolazioni, fermo restando che la retribuzione convenzionale di riferimento è pari a 59.224,54 euro.

Agevolazioni per nuove assunzioni
Contributo Quota
Ordinario azienda  12,86%
Ordinario dirigente  1,00%
Integrativo azienda 2,31%
Agevolazioni sperimentali
Contributo Quota
Ordinario azienda  300,00 euro
Ordinario dirigente   
Integrativo azienda  

Fondo Fasie: versamento dei contributi 2023 al Fondo di assistenza sanitaria integrativa

Tariffe, modalità contributive e scadenze di versamento per le Aziende ed i lavoratori iscritti al Fondo

Con la Circolare n. 1/2023 Industrie Ceramiche, indirizzata a tutte le Aziende del settore, viene indicata la prassi da seguire per un più corretto versamento e conseguente corretta comunicazione di questo, al Fondo di assistenza sanitaria integrativa Fondo Fasie.
Nella tabella sottostante sono riportati gli importi dei contributi che le Aziende ed i loro dipendenti dovranno versare per l’anno 2023:

 

Quota azienda
Quota annua Quota dal 1° luglio
140,00 euro 70,00 euro

 

Quota lavoratore
  Quota annua Quota dal 1° luglio
Opzione standard 140,00 euro 70,00 euro
Opzione standard con iscrizione del/dei familiari 186,00 euro per ogni familiare

372,00 euro per ogni convivente

93,00 euro per ogni familiare

186,00 euro per ogni convivente

Opzione extra 295,00 euro 147,50 euro
Opzione extra con iscrizione del/dei familiari 186,00 euro per ogni familiare

372,00 euro per ogni convivente

93,00 euro per ogni familiare

186,00 euro per ogni convivente

Opzione plus 705,00 euro 352,50 euro

Di seguito sono invece indicate le modalità di erogazione e comunicazione dei versamenti contributivi.

Regolazione contributo a carico dell’Azienda per gli iscritti al Fondo dal 1° gennaio 2023
Il contributo a carico dell’Azienda, pari ad euro 140,00, versato per il singolo lavoratore iscritto al Fondo, deve esser corrisposto in un’unica soluzione entro il mese di gennaio 2023. Deve contestualmente esser inviata, una distinta di contribuzione con il dettaglio delle anagrafiche per cui è stato effettuato il bonifico, accedendo all’area Aziende del sito www.fasie.it e seguendo le varie istruzioni. Il mancato invio di questa, può comportare la sospensione della posizione dei dipendenti assistiti.

Regolazione contributo a carico dell’Azienda per coloro iscritti al Fondo dal 1° luglio 2023
Il contributo a carico dell’Azienda, di un ammontare pari ad euro 70,00 per ogni dipendente iscritto al Fondo dal 1° luglio 2023, deve essere versato in una sola soluzione entro il mese di luglio 2023. In concomitanza, deve esser altresì inviata la distinta di contribuzione con il dettaglio delle anagrafiche per cui è stato compiuto il bonifico, accedendo sempre all’apposita area Aziende del sito www.fasie.it e seguendo le relative istruzioni. Anche qui, il mancato invio può implicare la sospensione della posizione dei dipendenti assistiti.

Regolazione contributo a carico del dipendente iscritto al Fondo
Per il contributo a carico del dipendente, sia per la propria quota che per quelle di familiari e/o conviventi iscritti al Fondo come paganti, l’Azienda deve destinare anticipatamente a Fasie, la quota cui è obbligata, in un’unica soluzione entro il 16 gennaio 2023 o entro il 17 luglio 2023, secondo la decorrenza dell’iscrizione. Conseguentemente verranno applicate con cadenza mensile, le trattenute in busta paga del lavoratore iscritto. Contestualmente, deve esser inviata una distinta di contribuzione con il dettaglio delle anagrafiche per cui è stato effettuato il bonifico. I file dovranno essere inviati accedendo all’area Aziende del sito www.fasie.it e seguendo le istruzioni. Il mancato invio della distinta di contribuzione, comporta la sospensione della posizione dei dipendenti assistiti.